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Vocabolario/16

Abusi, le parole della prevenzione: diritto penale e abuso sessuale

Anche l'informazione e la formazione sui risvolti giuridici è fondamentale. Ecco alcuni aspetti centrali e necessari per approfondire la conoscenza del reato, le diverse fenomenologie e le conseguenze penali

a cura del Servizio Regionale delle Diocesi lombarde per la tutela minori e adulti vulnerabili

26 Marzo 2026

Occorre informare con chiarezza a riguardo dei profili penali sia dei maltrattamenti sia degli abusi sessuali. La mancata conoscenza delle leggi penali si rivela, da parte di responsabili e formatori di istituzioni educative e comunità, oltre che una censura su gravi problematiche, anche un ostacolo alla funzione giustamente deterrente del diritto penale.

Significato

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’abuso o il maltrattamento sui minori riguarda «tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emotivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente nonché sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell’ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere» (Report of the consultation on child abuse prevention, 29-31 March, Geneve, WHO 1999). Metteremo in evidenza tre aspetti centrali e necessari per una informazione e formazione circa il reato di abuso sessuale, le diverse fenomenologie e le conseguenze penali.

  1. Come prima conoscenza e consapevolezza occorre tener presente l’ampia fenomenologia di fatti e circostanze abusanti che possono ledere o mettere in pericolo i minori o gli adulti vulnerabili. Ogni delitto indicato trova corrispondenza in un articolo del Codice penale che andrebbe presentato dentro un cammino di prevenzione e tutela. Può essere istruttiva una panoramica dei delitti connessi agli abusi in genere e agli abusi sessuali in specie. Il Codice penale indica diversi tipi di abusi considerati delitti che vengono severamente puniti:
  • Maltrattamenti. Gli abusi dei mezzi di correzione o disciplina, i maltrattamenti contro familiari e conviventi, le percosse, le lesioni personali e le minacce, fino all’abbandono di persone minori o incapaci.
  • Vengono inoltre segnalati come delitti la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, la tratta di persone, la prostituzione minorile, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e l’impiego di minori nell’accattonaggio.
  • Vengono seriamente puniti delitti connessi alla pornografia: la pornografia minorile, la detenzione o accesso a materiale pornografico e la pornografia virtuale.
  • Violenza sessuale. Infine c’è un articolo fondamentale, il 609, dedicato alla violenza sessuale, anche aggravata, agli atti sessuali con minorenne, alla corruzione di minorenne, alla violenza sessuale di gruppo e all’adescamento di minorenni.
  1. Di grande importanza è comprendere la filosofia e l’orizzonte di significato della legge attuale sulla “violenza sessuale” (del 1996) che si basa su una concezione “contrattuale” della sessualità. La violenza si riferisce infatti a ogni atto con significato sessuale che venga compiuto o subito senza valido consenso. Nel caso dei minori il consenso non è considerato valido con gravità maggiore sotto i 16 e i 14 anni. L’articolo seguente è particolarmente esemplificativo della logica della legge: «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona» (art. 609 bis c.p.).
    Con la dicitura «atti sessuali» si intende quindi affermare qualsiasi atto sessuale, anche di livello minore. Per esempio, vanno inclusi in questi reati il toccamento dei seni o del sedere, il bacio e più in generale un qualsiasi atto che comporti un contatto tra una parte del corpo dell’autore del reato e una parte del corpo della vittima avente connotazione sessuale.

  2. Detenzione di materiale pornografico realizzato con minorenni. Spesso non si considerano anche le conseguenze penali non solo per chi vende o scambia materiale pornografico realizzato con minorenni, ma anche per chi consapevolmente se lo procura o lo detiene (600 quater). La severità di questa norma è motivata dal fatto che la ricerca e detenzione di materiale pornografico con minorenni fa parte della “carriera” degli abusatori e dei pedofili in particolare. «Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600 ter (realizzazione di materiale pornografico coinvolgendo minori), consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e (con aggiunta di una multa)» (art. 600 quater c.p.). 

Domande

  1. Siamo informati su quali sono i rilievi penali che riguardano gli abusi su minori e adulti vulnerabili?
  2. Come comunità, gruppo di educatori, consigli pastorali ecc. ci siamo confrontati con un avvocato penalista, con agenti di polizia o altri esperti in riferimento ai reati penali sui minori e gli adulti vulnerabili?
  3. Alla luce dell’estrema serietà dei rilievi penali, con la relativa deterrenza che aiuta a comprendere la gravità delle diverse forme di abuso, è necessario verificare le misure preventive messe in atto fino ad ora nei nostri ambienti.

Strumenti

Definire e dimostrare un abuso sessuale Intervista all’avv. prof. Mario Zanchetti, in «Tredimensioni», 10 (2013) 166-171.

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