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Precisazioni in merito alle ricerche anagrafiche jure sanguinis e alla produzione della conseguente documentazione

Per i parroci

Forniamo di seguito alcune informazioni sintetiche.

Ricordiamo che i parroci o responsabili di comunità pastorali sono tenuti per legge a compilare il certificato di battesimo riportante la paternità e maternità, in quanto fino al 1866 il parroco era anche ufficiale di stato civile.
Per la richiesta della cittadinanza jure sanguinis non è necessario l’atto di matrimonio.

Il certificato di nascita e battesimo emesso dalla parrocchia o dall’archivio diocesano non ha nessuna scadenza.

Se la data di nascita è dopo il 1866 si può presumere che le registrazioni siano state effettuate anche in Comune, dato che nel 1866 ha inizio presso i Comuni italiani la produzione dei registri con gli atti e pubblicazioni di nascita, matrimonio, morte. Bisogna dunque rivolgersi ai Comuni per la certificazione posteriore al 1865.

Ogni parrocchia, secondo la normativa tridentina, conserva gli originali dei registri anagrafico-sacramentari dalla seconda metà del secolo XVI ai giorni nostri. A questo proposito ricordiamo che la richiesta va fatta dal richiedente dopo avere individuato la parrocchia di riferimento. Per la città di Milano, si può consigliare di effettuare prima una ricognizione sui Ruoli della popolazione e sulle registrazioni anagrafiche che sono conservate presso l’Archivio storico civico (Biblioteca Trivulziana-Castello Sforzesco; c.ascbibliotrivulziana@comune.milano.it )
Per le parrocchie della diocesi esistenti nel XIX secolo, si consiglia di effettuare la ricerca su www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni

Per quanto riguarda le richieste inviate all’archivio diocesano, saranno evase solo quelle relative ai registri delle parrocchie soppresse della città di Milano depositate in loco (S. Stefano maggiore, S. Tommaso in terramara, S. Maria alla porta).

Sia per quanto riguarda l’archivio diocesano che per gli archivi parrocchiali, qualsiasi richiesta per la compilazione di alberi genealogici non sarà effettuata su commissione ma direttamente dal richiedente in presenza e con le dovute cautele del caso.

La certificazione viene rilasciata sui moduli previsti dalla Curia Arcivescovile e si ricorda ai parroci e ai responsabili delle comunità pastorali che la certificazione dovrà essere vidimata dalla Cancelleria Arcivescovile prima dell’invio al richiedente.

Si consiglia ai parroci e ai responsabili delle comunità pastorali di tenere registrazione dei documenti richiesti e rilasciati.

Per quanto riguarda la consultabilità degli archivi parrocchiali si faccia riferimento alle slides de “I venerdì dell’Avvocatura” dello scorso novembre che sono disponibili sulla pagina dell’Avvocatura del portale
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2023/11/don-Michele-Porcelluzzi-Archivi-e-certificati-2023.pdf
https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/files/2023/11/dott-Pagani-Archivi-Venerdi-Avvocatura-2023.pdf

Per il servizio reso, le parrocchie hanno diritto di richiedere un adeguato compenso a copertura delle spese complessivamente sostenute (indicativamente 50 euro).

 

Per i richiedenti certificati jure sanguinis

I richiedenti la certificazione devono rivolgersi, dopo avere individuato la parrocchia di provenienza dell’antenato, direttamente al parroco. Gli indirizzi delle parrocchie della diocesi di Milano sono disponibili sulla app Chiesa di Milano.
Per la città di Milano, si può consigliare di effettuare prima una ricognizione sui Ruoli della popolazione e sulle registrazioni anagrafiche che sono conservate presso l’Archivio storico civico (Biblioteca Trivulziana-Castello Sforzesco; c.ascbibliotrivulziana@comune.milano.it )
Per le parrocchie della diocesi esistenti nel XIX secolo, si consiglia di effettuare la ricerca su www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni
Se la data di nascita è dopo il 1866 si può presumere che le registrazioni siano state effettuate anche in Comune, dato che nel 1866 ha inizio presso i Comuni italiani la produzione dei registri con gli atti e pubblicazioni di nascita, matrimonio, morte. Bisogna dunque rivolgersi ai Comuni per la certificazione posteriore al 1865.

Il certificato di nascita e battesimo emesso dalla parrocchia o dall’archivio diocesano non ha nessuna scadenza.

Al richiedente il certificato viene chiesto di compilare la modulistica come in allegato.

Per il servizio reso, le parrocchie hanno diritto di richiedere un adeguato compenso a copertura delle spese complessivamente sostenute (indicativamente 50 euro).