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La Cancelleria arcivescovile è l’Ufficio, definito e strutturato secondo quanto determinato dal punto 2.4 della Parte Prima, a cui sono assegnati i compiti previsti dai cann. 482-491 del Codice di diritto canonico. È affidata alla responsabilità del Cancelliere arcivescovile

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La Cancelleria arcivescovile è l’Ufficio, definito e strutturato secondo quanto determinato dal punto 2.4 della Parte Prima, a cui sono assegnati i compiti previsti dai cann. 482-491 del Codice di diritto canonico. È affidata alla responsabilità del Cancelliere arcivescovile, eventualmente coadiuvato dal Pro Cancelliere arcivescovile e da uno o più Collaboratori, che rivestono le funzioni di Notaio di Curia nei termini precisati dal decreto di nomina (cf cann. 483-485). La Cancelleria arcivescovile appartiene al Settore per gli Affari Generali.

La Cancelleria arcivescovile ha il compito di curare lo svolgimento di adempimenti relativi ai seguenti ambiti:

1. Predisposizione degli atti di Curia
2. Provvisione di uffici
3. Ordinazioni e vita del clero
4. Archiviazione
5. Certificazione
6. Coordinamento e segreteria

La Cancelleria arcivescovile svolge funzioni di coordinamento in riferimento ai Censori ecclesiastici (il Cancelliere è di diritto segretario del Collegio), presieduti da un Vicario episcopale.
Per l’espletamento dei propri compiti, la Cancelleria arcivescovile disporrà al proprio interno di un’adeguata competenza in materia canonistica e si manterrà in stretto contatto con l’Avvocatura, particolarmente per quanto concerne le competenze che interessano l’ambito civile o concordatario.

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