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Il processo di beatificazione del cardinale Schuster diventa occasione per illustrare le norme che regolano il processo di canonizzazione di un fedele

di Cristian Lanni

Lo scopo di questo breve scritto è spiegare, nella maniera più possibile chiara, quali sono le norme che regolano il processo di canonizzazione di un fedele. Per farlo si userà come esempio il processo del Beato Cardinale Alfredo Ildefonso Schuster, Arcivescovo di Milano.

Alcune considerazioni preliminari.

Nel corso del tempo sono stati molti, a partire da Sisto V, i Pontefici che hanno legiferato sui processi di beatificazione e canonizzazione, fino ad arrivare alle attuali disposizioni del 1983. La ratio di tali leggi, così numerose, risiede nella complessità della materia, giuridica, ma anche liturgica e teologica, più in generale. A testimonianza di ciò è la collocazione del “Tribunale dei Santi” presso la Congregazione dei riti fino al 1969. In questa data Paolo VI divise in due la Congregazione erigendo de facto, la “Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti” e la “Congregazione per le Cause dei Santi” così come oggi le conosciamo. Di qui sorge l’interrogativo circa i criteri canonici super sanctitate: sono mutati oppure no? In buona sostanza la verifica delle virtù evangeliche eroicamente esercitate del fedele e dei segni da lui compiuti (i miracoli: sigillo di Dio sull’esistenza del Santo), nonché nel caso di martirio, che egli sia effettivamente morto a motivo della fede.

Per verificare ciò occorre un attento e non brevissimo processo che consta di due fasi. La fase diocesana e la fase romana, quindi la fase di investigazione a livello locale e poi la fase di verifica e ulteriore investigazione a livello universale presso la Congregazione per le Cause dei Santi. Il soggetto cui compete l’indizione della prima fase è il Vescovo diocesano o tutte le Autorità ad esso equiparate (can. 381 §2 C.I.C.); in particolare compete loro ex officio o ad instantiam partis investigare circa la vita, le virtù o il martirio e fama di santità, i miracoli e, se è il caso, l’antico culto del Servo di Dio, del quale viene chiesta la canonizzazione. La prima azione (dopo il decreto di apertura della causa e nomina del Postulatore) del processo ordinario diocesano è la redazione della Informatio (super dubio: an eius causa introducendo sit), ovvero del fascicolo di informazione circa la vita del Servo di Dio e sui motivi dell’Introduzione della causa; una sorta di libellum (can. 1502 C.I.C.). Nella Informatio sono contenuti quelli che potremmo intendere come i presupposti della causa. Anche per il Card. Schuster abbiamo un’ampia Informatio contenente le notizie relative alla biografia e agli scritti; una prima indagine su vita e virtù che risponde al dubium causæ. Anche nella fase diocesana, riconoscibile dall’intestazione «Mediolanen.», ad indicare “Archidiocesis mediolanensis”, il destinatario dell’atto è il Romano Pontefice, giudice ultimo di questo processo. Sarà, infatti la sua firma sul Deretum il giudizio conclusivo del procedimento.

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