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L’Avvocatura è l’Ufficio, definito e strutturato secondo quanto determinato dai punto 2.4 della Parte Prima, di cui è responsabile l’Avvocato generale della Curia. L’Avvocatura appartiene al Settore per gli Affari Generali.

L’Avvocatura può avvalersi, di esperti e può promuovere la costituzione di gruppi o di commissioni di studiosi e di operatori per le materie di competenza.

L’Avvocatura opera nei seguenti ambiti di competenza.

  1. Canonico

la normativa ecclesiale, universale e particolare, e la sua applicazione con specifica attenzione a:

  • struttura interna delle Chiese particolari;
  • enti canonici (costituzione, modifiche statutarie ed estinzione);
  • uffici ecclesiastici (costituzione, facoltà, obblighi, ecc.);
  • questioni connesse allo status clericale;
  • procedure autorizzative in ordine all’amministrazione straordinaria dei beni;
  • legati pii.
  1. Ecclesiastico

la normativa di fonte statale o pattizia e la sua applicazione con specifica attenzione a:

  • rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica: disciplina concordataria e legislazione derivata, con particolare riferimento a:
  • riconoscimento civile degli enti ecclesiastici, loro modifiche statutarie ed estinzione;
  • disciplina dei beni degli enti ecclesiastici;
  • condizione giuridica dei ministri di culto;
  • beni culturali di interesse religioso;
  • insegnamento della religione cattolica;
  • rappresentanza degli enti;
  • rapporti tra Stato e Confessioni religiose: intese e problematiche connesse;
  • aspetti di rilevanza civile del fenomeno religioso (libertà religiosa, tutela penale del sentimento religioso, ecc.).
  1. Civile

    la normativa dell’ordinamento italiano (ed europeo) e la sua applicazione con specifica attenzione a:
  • diritto civile, nelle materie seguenti: possesso, proprietà, diritti reali; contrattualistica (comodati, locazioni, affitti d’azienda, appalti ecc.); successioni mortis causa e donazioni; associazioni, fondazioni, comitati; persone giuridiche; Onlus; ex Ipab; cooperative e società; ordinamento dello stato civile e anagrafico; diritto d’autore; responsabilità civile;
  • diritto del lavoro: disciplina contrattuale dei collaboratori e dipendenti parrocchiali (sacrestani, custodi, addetti alle pulizie, ecc.);
  • diritto amministrativo, con particolare riferimento agli aspetti seguenti: edilizia e urbanistica; concessioni e autorizzazioni amministrative; disciplina della privacy; servitù di uso pubblico; disciplina dell’inquinamento acustico; disciplina scuole paritarie; rapporti con la pubblica amministrazione (diritto d’accesso, convenzioni, accreditamento, ecc.);
  • diritto penale: con riferimento ai profili di responsabilità dei sacerdoti e di terzi a danno di sacerdoti ed enti ecclesiastici.
  1. Fiscalecontributivo
    la normativa dell’ordinamento italiano (ed europeo) e la sua applicazione con specifica attenzione a:

  • soggettività tributaria degli enti ecclesiastici e dei soggetti collegati con il mondo ecclesiale (associazioni, fondazioni, comitati, ex IPAB, cooperative, ecc.);
  • qualificazione fiscale delle attività istituzionali e commerciali degli enti di cui sopra:
    inquadramento, adempimenti, obblighi dichiarativi e contabili, accesso alle agevolazioni, ecc.;
  • riflessi fiscali dei contratti stipulati dagli enti (comodato, locazione, affitto di azienda, ecc.) e adempimenti ad essi collegati;
  • trattamento fiscale del patrimonio immobiliare degli enti in sede di acquisizione e di alienazione (a titolo oneroso o gratuito) e nell’ambito della loro gestione sia istituzionale che commerciale: imposte dirette e indirette, tributi locali e statali, qualificazione degli interventi di manutenzione e ristrutturazione;
  • obblighi contributivi, dichiarativi e fiscali degli enti nei confronti dei dipendenti, collaboratori, professionisti;
  • contenzioso in materia di imposte dirette e indirette, a livello sia di imposizione statale sia di imposizione locale;
  • status fiscale e contributivo dei sacerdoti, dei consacrati e del personale addetto agli enti

A partire dai suddetti ambiti e tenendo conto delle reciproche interdipendenze, l’Avvocatura svolge le funzioni seguenti.

  1. Conoscenza e studio del diritto nella sua evoluzione normativa, giurisprudenziale, dottrinale È compito dell’Avvocatura seguire in modo puntuale e continuativo l’evoluzione e l’applicazione della normativa canonica, universale e particolare, ai diversi livelli (S. Sede, Conferenza Episcopale Italiana, Regione e Provincia ecclesiastiche, Diocesi), riservando speciale attenzione alla legislazione e alle istruzioni amministrative provenienti dalla Conferenza Episcopale Italiana. L’Avvocatura studia altresì l’evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinale delle materie oggetto degli altri ambiti di sua competenza. Interviene, inoltre, nelle sedi istituzionali competenti per quanto attiene la predisposizione della normativa e dei provvedimenti applicativi. Nel perseguire tali obiettivi di studio e conoscenza l’Avvocatura collabora anche con gli appositi organismi a livello regionale e nazionale (ad es.: Osservatorio Giuridico Legislativo della CEI e Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale) e partecipa a incontri con gli operatori del diritto delle diverse Curie (cancellieri, economi, ecc.). A supporto del proprio impegno di conoscenza e di studio, l’Avvocatura promuove e cura la Biblioteca giuridica, a disposizione anche della Cancelleria arcivescovile e di altri Organismi di Curia interessati, nonché le banche dati giuridiche informatizzate.
  1. Consulenza e assistenza

Negli ambiti di competenza l’Avvocatura presta il proprio servizio di consulenza e assistenza:

  • agli enti ecclesiastici (Diocesi, parrocchie, fondazioni di culto, Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Milano, seminario, ecc.; Istituti religiosi e di Vita Consacrata di diritto diocesano) e ai soggetti in vario modo collegati con i predetti enti ecclesiastici (associazioni, fondazioni, cooperative, società, ecc.) per i quali 1′ Ufficio Parrocchie o l’Ufficio Enti ha richiesto tale servizio di consulenza o assistenza;
  • alla Cancelleria arcivescovile, all’Ufficio Autorizzazioni Amministrative, all’Ufficio Consulenza Amministrativa e agli altri Organismi di Curia, che richiedono consulenze specifiche o su problematiche che necessitano di un approfondimento giuridico;
  • al clero diocesano e ai religiosi con incarichi diocesani;
  • ai professionisti che operano come consulenti del mondo ecclesiale.

Tale attività consiste, fra l’altro, in:

  • assistenza per la nascita ed esistenza degli enti ecclesiastici e degli altri soggetti, commerciali e non, con o senza personalità giuridica, con essi collegati;
  • predisposizione di procedure, schemi contrattuali, fac-simili, istruzioni, ecc. per l’attuazione della normativa vigente;
  • elaborazione e proposta circa la configurazione giuridica più adeguata per l’inquadramento contrattuale di operatori pastorali in servizio presso gli enti ecclesiastici;
  • consulenza, con pareri scritti e orali, e assistenza extragiudiziale in caso di controversie o di problematiche gestionali in materia civile, amministrativa, penale;
  • consulenza in ambito fiscale e contributivo, con assistenza nei rapporti con gli uffici pubblici e offerta di patrocinio nel contenzioso tributario;
  • assistenza nella redazione e revisione di convenzioni tra enti ecclesiastici o tra questi ed enti pubblici.

L’attività di consulenza ed assistenza viene esercitata anche attraverso la partecipazione e la collaborazione in diversi organismi che operano nel campo degli enti ecclesiastici e non commerciali a livello regionale e nazionale.

3. Informazione e formazione

Al fine di favorire la più diffusa conoscenza della normativa, anche nei suoi aspetti applicativi, e la formazione dei responsabili degli enti, l’Avvocatura opera attraverso una serie di iniziative, quali la predisposizione di appositi sussidi (rivista Ex lege. Informatore normativo delle parrocchie e degli enti non commerciali — diretta dall’Avvocato generale —, manuali, circolari, ecc.); la partecipazione a incontri di formazione (per es. nei confronti dei nuovi parroci); la disponibilità a intervenire, per le materie di competenza, in convegni, corsi, ecc. organizzati da altri; la collaborazione con pubblicazioni specializzate (cf cost. 348). L’Avvocatura può inoltre organizzare, con l’esplicito consenso del Vicario per gli Affari Generali, convegni — anche in collaborazione con l’Ufficio Autorizzazioni Amministrative, con l’Ufficio Consulenza Amministrativa, con altri Organismi di Curia interessati o con realtà a livello sovradiocesano (tra le quali in primo luogo l’Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale) – a favore dei membri dei Consigli per gli affari economici delle parrocchie, degli amministratori e dei consulenti degli enti ecclesiastici e degli altri enti a essi collegati o di altre realtà ecclesiali.

4.Attività autorizzativa e di controllo

Spetta all’Avvocatura esprimere pareri e formalizzare, mediante la firma dell’Avvocato generale o altre modalità di espressione esplicita del parere dell’Ufficio, un controllo di legittimità in ordine ad atti di straordinaria amministrazione posti dalle persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano o amministrate dallo stesso, nei modi e nei casi previsti dall’Istruzione circa gli atti amministrativi soggetti ad autorizzazione (con le annesse Tabelle); inoltre è compito dell’Avvocatura interpretare le disposizioni testamentarie relative a legati pii; rilasciare l’approvazione per le pie fondazioni costituite da immobili e il parere per l’alienazione di immobili gravati da oneri di culto; apporre il visto da parte dell’Avvocato generale sui provvedimenti di riduzione degli oneri per la celebrazione di sante Messe (cf cost. 327 e decreto arcivescovile 19 dicembre 1986 prot. gen. 2583/86); funzioni di controllo sono esercitate dall’Avvocatura anche mediante la partecipazione, in alcuni casi, al consiglio di amministrazione o agli organi di revisione contabile di enti ecclesiastici, nonché nella procedura elettorale, gestita dalla Cancelleria arcivescovile, per i vari organismi di partecipazione di carattere diocesano e per la designazione dei Decani.

L’Avvocato generale o altra persona da lui designata nell’ambito dell’Ufficio partecipa alle sessioni del CAED, pur senza esserne formalmente membro.

  1. Elaborazione della normativa diocesana e sua applicazione

É compito dell’Avvocatura curare la normativa diocesana e la sua applicazione: con i necessari studi preparatori, la predisposizione degli atti normativi e applicativi da sottoporre alla firma dell’Autorità competente, la verifica delle disposizioni in essere con l’eventuale elaborazione di suggerimenti per una loro revisione, l’interpretazione della normativa vigente; spetta inoltre all’Avvocatura predisporre altri atti di Curia aventi particolare valenza giuridica o offrire assistenza ad altri Organismi di Curia incaricati di redigerli.

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