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Con il recente Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, il Governo italiano ha rivisto l’ammontare del contributo annuo per l’iscrizione volontaria al Sistema Sanitario Nazionale per i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, modificando quanto previsto dalla legge di Bilancio 2024.

Il richiamato provvedimento normativo, all’art. 9 comma 7, ha stabilito che

In considerazione dell’eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi per i quali è prevista l’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’entità del contributo di cui al suddetto comma è fissato nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34 per i casi di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo.

Dal testo è chiaro che la motivazione del provvedimento sia l’eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo del 2025. La disposizione, però, si esprime al presente (l’entità del contributo […] è fissato nella misura…) e non pone alcun termine a quo, pertanto, è entrata in vigore lo scorso 30 marzo, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Riguarda, inoltre, tutti i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi e non solo coloro appartenenti ad alcune categorie (ad esempio, i nuovi arrivati o quelli che provano di essere in Italia esclusivamente per il Giubileo).

Pertanto:

  • l’importo del contributo per l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale per tutti gli stranieri residenti in Italia titolari di un permesso di soggiorno per motivi religiosi è, fin da subito, pari a 700 euro.
  • L’iscrizione ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Per la sua effettuazione, l’interessato deve recarsi presso uno sportello degli Uffici di Scelta e Revoca della ASST di residenza/domicilio.
  • Chi aveva già effettuato il pagamento di importo pari a quello previsto per il 2023 (circa 380 euro) è tenuto ad integrarlo rivolgendosi agli stessi Uffici di Scelta e Revoca della ASST di residenza/domicilio.
  • Tale versamento non è dovuto dagli stranieri che percepiscono reddito di lavoro o un reddito fiscalmente ad esso equiparato (come la remunerazione per il sostentamento del clero) in quanto essi «hanno l’obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale» (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 34 comma 1).

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