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Nessun obbligo per gli enti ecclesiastici

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Come già illustrato nel comunicato dell’Ufficio Giuridico della Conferenza Episcopale Italiana del 21 febbraio 2019, ai sensi dell’art. 1, cc. 125-129 della l. 4 agosto 2017, n. 124 gli Enti ecclesiastici non sono tra i soggetti obbligati a pubblicare sul proprio sito internet i contributi pubblici ricevuti.

Diversamente, i rami ONLUS/Terzo Settore costituiti da enti ecclesiastici nonché associazioni, fondazioni, società ad essi collegati sono soggetti a tali obblighi.

L’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della l. 124/2017 prevede che l’inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Inoltre, qualora il trasgressore dell’obbligo di pubblicazione non proceda alla pubblicazione stessa nonché al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, si dovrà procedere alla restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

L’articolo 11-sexiesdecies del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 (GU Serie Generale n.146 del 21-06-2021), ha prorogato il termine a decorrere dal quale possono essere applicate le sanzioni al 1 gennaio 2022.

 

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