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Guida completa sui documenti e i certificati da predisporre per giungere alla celebrazione del sacramento del matrimonio

fidanzati

L’insieme delle pratiche, dei documenti, degli atti da compiere e da raccogliere per giungere alla celebrazione del sacramento del matrimonio prende il nome di “istruttoria matrimoniale” [i.m.].
L’i.m. deve essere compiuta (a scelta dei fidanzati) dal parroco (o vicario parrocchiale/diacono) di una delle due parrocchie nelle quali i fidanzati hanno il loro domicilio canonico (= dove materialmente vivono e abitano, almeno da un mese).
Se i fidanzati convivono, ovviamente, la parrocchia è univoca.
Non confondiamo, ai fini dell’i.m, il domicilio canonico con la residenza civile. Prevale, in questo caso, il domicilio canonico.
In alcuni casi eccezionali il parroco del domicilio canonico potrebbe concedere la licenza ad un altro parroco (es. quello del luogo di celebrazione del matrimonio o altro) di svolgere l’i.m. (magari insieme con la celebrazione del matrimonio).

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1. Il primo passo è la preparazione al matrimonio, che si assolve normalmente con la frequentazione (di persona e solo eccezionalmente, separati) di un corso/itinerario di preparazione al matrimonio (oppure con degli incontri personalizzati con un sacerdote/diacono/operatore pastorale, con la lettura e ricezione di un testo…). Tale corso può essere frequentato con largo anticipo (anche di alcuni anni), rispetto alle nozze. La finalità del corso è quella di conoscere e condividere la proposta sul matrimonio cristiano nei suoi elementi costitutivi e finalità. Può essere frequentato in qualunque parrocchia (o movimento, associazione o personalizzato da qualunque sacerdote…). L’importante è che, al termine del percorso, si ottenga l’attestato di partecipazione da portare al parroco che cura l’i.m.
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2. Alla fine del corso, almeno 8/6 mesi prima delle nozze, è bene presentarsi al parroco competente per l’i.m. Questo anticipo è giustificato dal fatto che tutti i documenti civili e religiosi che si raccolgono da questo momento in poi (ad eccezione dell’attestato del corso pre-matrimoniale) hanno una validità di 6 mesi. Poi scadono e devono essere riemessi e ripresentati. I documenti (che possono essere anticipati via mail) ma sono poi da presentare in originale, sono:

  1. La DOMANDA DI MATRIMONIO; è una lettera, indirizzata al parroco, nella quale i fidanzati illustrano le loro personali motivazioni circa la scelta del matrimonio cristiano e chiedono di iniziare l’i.m.Si può usare come base (o ispirarsi) un formulario prestampato: https://www.chiesadimilano.it/servizioperladisciplinadeisacramenti/files/2017/05/Mod-I-bis__1.24116.pdf (Mod. I ter per le coppie miste cattolico-acattolico). Talora tale modulo viene fornito direttamente alla fine del corso pre-matrimoniale o consegnato dal parroco che cura l’i.m.
  2. LATTESTATO DI PARTECIPAZIONE al CORSO PRE-MATRIMONIALE frequentato.
  3. Il CERTIFICATO DI BATTESIMO (uso matrimonio) ed, eventualmente, il CERTIFICATO DI CRESIMA (ovviamente se battezzati e cresimati) di entrambi i nubendi. Tali certificati vanno chiesti (possibilmente dai diretti interessati) esclusivamente alla parrocchia dove tali sacramenti sono stati celebrati e/o sono registrati. Si suggerisce di chiedere dapprima il certificato di battesimo (uso matrimonio) alla parrocchia del luogo del battesimo, anche se la cresima è avvenuta in altra parrocchia diversa; non di rado, infatti, su un tale certificato di battesimo, è annotata anche la cresima. Solo se la cresima non fosse qui annotata, occorre chiederne apposito certificato nella parrocchia del luogo di celebrazione della cresima. Sebbene per sé il sacramento della cresima non sia indispensabile ai fini della ricezione del matrimonio, se un/a fidanzato/a (o entrambi) non avesse ricevuto la cresima e intendesse/ro farlo liberamente in occasione delle nozze, ci si accorderà col parroco e con lui si individuerà la soluzione migliore per poterla ricevere prima, in occasione o dopo le nozze, a seconda della situazione morale in cui vive.
  4. Il CERTIFICATO CIVILE CONTESTUALE (o CUMULATIVO) di residenza, cittadinanza e stato civile di ciascuno dei fidanzati. Se entrambi sono cittadini italiani, si richiede al Comune di residenza civile (o al Consolato per quei cittadini italiani che sono iscritti alle speciali liste AIRE [Anagrafe Italiana Residenti all’Estero]). A volte, anziché un certificato contestuale, il Comune/Consolato ne produce tre distinti. Non è necessario specificare che il certificato viene richiesto per uso matrimonio religioso (soprattutto se per questo tipo di rilascio è obbligatorio dall’ordinamento civile apporre una marca da bollo). Vi è oggi la possibilità di chiedere tale documento anche on-line, muniti del proprio SPID, al sito: www.anagrafenazionale.interno.it, anche in questo caso in esenzione da marca da bollo, scegliendo una qualsiasi causale di emissione contemplata. Nel caso in cui uno dei due fidanzati non fosse cittadino italiano (sia residente o non in Italia) sarà sua cura presentare anche la fotocopia di tutti i documenti richiesti dal Comune per poter eseguire le pubblicazioni civili.

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3. A questo punto è possibile fissare con il parroco un giorno per svolgere l’”ESAME DEI FIDANZATI” (chiamato anche “processicolo” o “consenso”). Esso consiste in un colloquio [sotto vincolo di giuramento] personale tra il parroco e ciascun singolo fidanzato (in modo separato), nel quale il parroco pone alcune domande, che riassumono quanto è stato illustrato nel corso pre-matrimoniale ed esprimono la comprensione e l’adesione al matrimonio cristiano, insieme con la volontà sincera di rispettarne le caratteristiche. Le risposte dei fidanzati vengono verbalizzate e sottoscritte in un documento, coperto per il parroco da segreto d’ufficio.
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4. Da questo Esame potrebbe emergere la necessità, in casi ben determinati, di dover compilare un ulteriore documento per provare lo stato libero canonico di uno o di entrambi i fidanzati. Si tratta della PROVA TESTIMONIALE DELLO STATO LIBERO nel caso in cui uno (o entrambi fidanzati), dal compimento dei 16 anni, abbia dimorato in forma continuativa per più di 1 anno in diocesi diversa da quella nella quale dimora attualmente. In tal caso occorre presentare due testimoni, che conoscano il/la fidanzato/a da quando aveva 16 anni, che si rechino dal parroco che conduce l’i.m. per giurare circa lo stato libero dell’interessato/a, rispondendo a delle domande. I due testimoni possono essere i genitori dei fidanzati (o altri parenti o amici). Nel caso in cui fosse impossibile reperire questi testimoni, il parroco saprà come supplire.
Dall’Esame potrebbero poi emergere alcune situazioni particolari (es: uno dei due fidanzati minorenni, vedovo/a da matrimoni precedenti, coppie già sposate fra loro civilmente, uno dei fidanzati ha avuto figli da matrimoni [o convivenze o relazioni precedenti], uno dei fidanzati ha avuto un matrimonio solo civile precedente cessato con sentenza di divorzio, uno dei fidanzati ha avuto un matrimonio religioso precedente cessato con dichiarazione di nullità da un tribunale ecclesiastico, uno dei fidanzati non è cattolico o appartiene ad un’altra [o a nessuna] religione…) In tutti questi casi il parroco saprà quali autorizzazioni richiedere alla Curia diocesana e quali altri documenti civili e/o religiosi richiedere.

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5. A questo punto il parroco, poiché il matrimonio religioso in Italia è destinato ad conseguire nella stessa celebrazione anche gli effetti civili (=matrimonio concordatario), è in grado di effettuare, con apposito modulo, la RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DA FARSI ALLA CASA COMUNALE di uno dei due Comuni di residenza civile dei fidanzati. Solo dopo (non prima) la consegna da parte del parroco di tale modulo, i fidanzati possono recarsi (se necessario tramite appuntamento) presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza indicato, presentando il modulo rilasciato dal parroco per richiedere la effettuazione delle pubblicazioni civili. Il Comune lo riceve e, dopo aver richiesto ai fidanzati eventuale opportuna specifica documentazione civile (es. atto di nascita, nulla osta di ambasciate o consolati per cittadini stranieri…), esegue le pubblicazioni civili (generalmente on line) presso Comune/i di residenza per una durata di 8 giorni consecutivi. Trascorsi 3 giorni dal compimento della pubblicazione civile, il Comune indica ai fidanzati le modalità per il ritiro del “Nulla osta al matrimonio e il certificato di inesistenza di impedimenti alla celebrazione di un matrimonio concordatario”. L’originale di tale nulla osta, così come ritirato, va portato al parroco che conduce l’i.m. Le pubblicazioni civili hanno lo scopo di rendere pubblico il matrimonio. Chiunque, vedendole affisse all’albo comunale, potrebbe denunciare all’Ufficiale di Stato civile eventuali impedimenti civili al matrimonio.
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6. Dopo l’esame dei fidanzati il parroco curerà di effettuare anche le PUBBLICAZIONI ECCLESIASTICHE (RELIGIOSE). Tali pubblicazioni devono rimanere affisse nella/e chiese parrocchiali di domicilio canonico dei fidanzati per un periodo di 8 giorni, comprendendo due giorni festivi. Se il domicilio canonico non dura da almeno 1 anno, le pubblicazioni religiose saranno effettuate anche nella parrocchia del precedente domicilio, che sia durato almeno 1 anno. Le pubblicazioni religiose servono per pubblicare il matrimonio. Chiunque, vedendole affisse in chiesa, potrebbe denunciare al parroco eventuali impedimenti religiosi al matrimonio. In alcuni casi, secondo opportunità, potrebbero anche essere dispensate. Se le pubblicazioni ecclesiastiche sono da eseguirsi in altra parrocchia diversa da quella dell’i.m., saranno i fidanzati stessi a portare la richiesta al parroco interessato e, una volta eseguite, a riportare al parroco dell’i.m. il certificato di eseguite pubblicazioni.
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7. A questo punto il matrimonio è pronto per essere celebrato. Se i fidanzati celebreranno le loro nozze nella stessa parrocchia in cui hanno svolto l’i.m. si accorderanno con il sacerdote che celebrerà il loro matrimonio (se non è il parroco o un altro sacerdote della parrocchia, dovrà essere indicato nominalmente al parroco per riceverne una delega) per la scelta delle letture e la forma più opportuna, rispondente al loro grado di fede, per la celebrazione liturgica delle nozze (nella Liturgia Eucaristica – nella Liturgia della Parola).
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8. Nel caso in cui il matrimonio si celebri in altra parrocchia rispetto a quella che ha seguito l’i.m., ma all’interno della stessa diocesi il parroco consegnerà ai fidanzati un documento riassuntivo (STATO DEI DOCUMENTI) da consegnare al parroco della parrocchia nella quale il matrimonio verrà celebrato. Questo documento contiene tutti i dati essenziali per la celebrazione delle nozze e la compilazione dell’atto di matrimonio, compreso l’originale del “nulla-osta” di cui al n. 5 (del quale se ne conserverà una copia nel fascicolo matrimoniale). I fidanzati si accorderanno con il sacerdote che celebrerà il loro matrimonio per la scelta delle letture e la forma più opportuna per la celebrazione liturgica delle nozze.
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9. Nel caso in cui il matrimonio si celebri in altra parrocchia rispetto a quella che ha seguito l’i.m., ma fuori della diocesi (in Italia o all’Estero) lo stesso documento riassuntivo di cui al n. 8 (STATO DEI DOCUMENTI) dovrà essere controllato e vidimato dall’Ufficio competente della Curia dell’i.m. Tutta l’istruttoria in busta chiusa sarà consegnata ai fidanzati che dovranno recarsi presso il Servizio per la Disciplina dei Sacramenti della Curia Arcivescovile di Milano (previo appuntamento – tel. 02.85.56.230) per ottenere il nulla osta prescritto. Gli stessi fidanzati restituiranno la busta al parroco, il quale consegnerà loro quella parte di documenti da portare al parroco del luogo della celebrazione delle nozze (a prescindere da chi le celebrerà) Alcune Diocesi del luogo di celebrazione, secondo il loro diritto particolare, richiedono un ulteriore visto della documentazione “in entrata”. Tocca ai fidanzati informarsi di questa evenienza e compiere i passi richiesti, chiedendo indicazioni al parroco del luogo della celebrazione del matrimonio. I fidanzati si accorderanno con il sacerdote che celebrerà il loro matrimonio per la scelta delle letture e la forma più opportuna per la celebrazione liturgica delle nozze.
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10. Al parroco della parrocchia nella quale si celebra il matrimonio toccherà l’onere di:

  • compilare l’atto di matrimonio in doppio originale;
  • trascrivere il matrimonio agli effetti civili nel Comune in cui è stato celebrato (entro cinque giorni dalla data di celebrazione religiosa), trasmettendo uno di questi atti di matrimonio;
  • far annotare il matrimonio celebrato sull’atto di battesimo degli sposi cattolici e dare comunicazione del matrimonio avvenuto al parroco che ha curato tutta l’i.m.

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