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È attesa a breve la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero del lavoro che istituisce il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

È attesa a breve la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero del lavoro che istituisce il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), tuttavia per sua la piena operatività bisognerà ancora aspettare. Infatti, ai sensi dell’art. 53 del Codice, entro 180 giorni dal decreto ministeriale Regioni e Province autonome stabiliranno i procedimenti per l’emanazione dei provvedimento di iscrizione e cancellazione dal RUNTS. Quindi, entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica il Registro sarà operativo.

Dalla piena operatività del RUNTS dipende anche la piena operatività del regime fiscale, per la quale, però, l’istituzione e il funzionamento del RUNTS non è sufficiente. Infatti, ai sensi dell’art. 104, c. 2 del Codice bisognerà attendere che la Commissione Europea conceda l’autorizzazione riconoscendo la conformità della nuova normativa fiscale all’ordinamento comunitario; essa si applicherà agli ETS a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a tale autorizzazione

In attesa della sua istituzione, in Lombardia è ancora in vigore la Delibera della Giunta Regionale D.G.R. 30 settembre 2019 n. XI/2164 circa la “Gestione delle procedure di riconoscimento giuridico e di approvazione delle modifiche statutarie delle persone giuridiche private, ai sensi del D.P.R. 361/2000, in attesa dell’istituzione e della piena attività del registro unico nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017”, pubblicata sul BURL del 2 ottobre 2019.

In sintesi, tali norme prevedono che fino all’entrata in funzione del RUNTS gli statuti dei nuovi enti e le modifiche di quelli già esistenti saranno verificati tenendo conto esclusivamente della normativa previgente. Solo quando il nuovo Registro e il suo Ufficio territoriale in Lombardia saranno pienamente operativi saranno oggetto di verifica e accertamento i nuovi statuti o le modifiche statutarie conformi esclusivamente al Codice del Terzo Settore.

Appare quindi ancora lontana la piena operatività del Codice del Terzo Settore, che al momento si può ottimisticamente pensare per il 1° gennaio 2022, se, dopo la piena operatività del RUNTS, che dovrebbe avvenire nel corso del 2021, entro gli ultimi mesi dello stesso anno arriverà anche il nulla osta della Commissione europea al regime fiscale agevolato. In ogni caso, stante la normativa attuale, il termine per gli adeguamenti statutari rimane il 31 ottobre 2020 ma non è da escludersi una quarta proroga[1]. L’Agenzia delle Entrate ha comunque precisato che le OdV e le APS che entro tale termine non adegueranno gli Statuti alla nuova disciplina potranno applicare le disposizioni fiscali previgenti fino all’entrata in funzione del RUNTS e che il regime fiscale delle ONLUS resterà in vigore fino al periodo d’imposta durante il quale arriverà l’autorizzazione della Commissione europea[2].

Pertanto il termine del 31 ottobre 2020 rimane esclusivamente per il regime “alleggerito”. Ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore e dell’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017, possono essere deliberate con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria (e non con quelle più elevate della sessione straordinaria) gli adeguamenti alle disposizioni del CTS o del D.Lgs. n. 112/2017 aventi carattere inderogabile (norme inderogabili); l’introduzione di clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante specifica clausola statutaria. Tali norme, come spiegato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 20/2018, sono di regola individuabili per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”.

Vista la continua evoluzione normativa, suggeriamo ancora agli enti ecclesiastici titolari di rami ONLUS ed agli Enti del Terzo Settore ad essi collegati di attendere nel modificare i propri statuti o prendere altre decisioni difficilmente revocabili, in attesa della stabilizzazione del quadro normativo e di nuove più certe indicazioni.

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[1] Il termine per gli adeguamenti statutari è stabilito dall’art. 101 c. 2 del Codice e originariamente era fissato al 3 febbraio 2019; con il D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 (in G.U. 10/09/2018, n.210) è stato spostato al 3 agosto 2019. Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30/04/2019, n.100), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito la data del 30 giugno 2020. Infine, l’art. 35 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (in G.U. 17/07/2020, n.30), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

[2] Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 89/E, 25 ottobre 2019. Alle stesse conclusioni giungeva la circolare del Ministero del Lavoro 13/2019 del 31 maggio 2019.

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