Anche se svolgono attività commerciali non sono tenuti a tale obbligo
L’art. 1 comma 101 della L. 30 dicembre 2013, n. 213, individua i soggetti obbligati a stipulare una polizza assicurativa relativa agli eventi catastrofali: “Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile”.
Gli enti ecclesiastici, solo quando svolgono un’attività economica (con corrispettivi) di natura commerciale (ovvero organizzata), sono tenuti all’iscrizione al Repertorio Economico-Amministrativo (REA) – e non al Registro delle Imprese – non in virtù dell’art. 2188 cc ma del D.P.R. 581/1995, all’articolo 9, comma 2.
Pertanto, si ritiene che al momento gli enti ecclesiastici non siano tenuti a concludere una polizza che copra gli eventi catastrofali, neanche se svolgono attività commerciali.
È bene tuttavia che ciascun ente valuti l’opportunità di stipulare tali assicurazioni anche in base al volume dell’attività commerciale, al valore e alle caratteristiche dei beni a essa destinata, al grado di rischio della posizione geografica in cui si svolge l’attività.
Questa Avvocatura ha pubblicato un comunicato e rimane a disposizione per ogni chiarimento.
