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Dal 2016 il canone RAI si paga con trattenuta nella bolletta elettrica o con il modello F24

Chi deve versare il canone

Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva. Ne consegue, ad esempio, che di per sé i computer, anche se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. Invece, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore – come tipicamente un televisore – rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD). Una lista dettagliata degli apparecchi il cui possesso è presupposto del canone si trova sull’apposito sito RAI.

https://www.canone.rai.it/Ordinari/IlCanoneOrdinari.aspx#CosaChi


La dichiarazione di non detenzione

Chi non detiene apparecchi televisivi può disdire l’abbonamento presentandola dichiarazione sostituiva di non detenzione compilando il Quadro A. Non è più prevista la disdetta dell’abbonamento richiedendo l’apposizione dei sigilli all’apparecchio TV.  La dichiarazione di non detenzione (Quadro A), per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno. La dichiarazione sostitutiva (Quadro A) va presentata ogni anno se continua a sussistere la non detenzione dell’apparecchio tv.

https://www.canone.rai.it/doc/dich_sost_mod_giugno2017.pdf


Le modalità di riscossione

Ai fini della riscossione, la normativa prevede:

  • la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
  • che i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuino il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica.

Pagamento con F24

Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio di ogni anno. Questo è anche il caso dei sacerdoti che hanno la propria residenza anagrafica in Parrocchia, ma non sono titolari di un contratto di energia elettrica (perché intestati alla Parrocchia stessa).

Il versamento del canone tv in caso di rinnovo può essere eseguito:

  • in un’unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio (90 euro per il 2026);
  • in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (45,94 euro a rata per il 2026);
  • in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (23,93 euro a rata per il 2026).

Il codice tributo, se non si è nuovi abbonati, è sempre TVRI.
Se è la prima volta che si effettua l’abbonamento il codice è TVNA.


Pagamento con addebito in pensione

Per poter pagare il canone TV direttamente con addebito sulla pensione, inoltre, è necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento. L’agevolazione riguarda tutti i titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.


Attenzione ai falsi contatti telefonici, SMS e WhatsApp

La Rai sui propri canali di comunicazione informa sul fatto che essa: “non ha in corso alcuna attività che preveda il contatto telefonico, sms o messaggi whatsapp con i cittadini ed utenti ad iniziativa di Rai medesima, né ha dato mandato in tal senso a compagnie elettriche o ad altri soggetti. Pertanto, eventuali telefonate, SMS, messaggi di WhatsApp in cui si richiedano informazioni sulla vostra fattura elettrica o sul numero di POD adducendo, ad esempio, di dover controllare rimborsi od esoneri dal canone tv, non sono da considerarsi effettuate per conto di Rai, ma anzi potrebbero celare finalità illecite. Si precisa altresì che per la definizione delle pratiche inerenti il canone (comprese le istanze di rimborso) Rai non effettua alcuna visita al domicilio degli utenti. Le uniche visite domiciliari riguardano i canoni speciali – fuori dall’ambito famigliare- e sono svolte da collaboratori RAI, della cui presenza sul territorio e della cui identità sono informati gli Organi di Pubblica Sicurezza”.

L’Avvocatura è a disposizione per ogni chiarimento.