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Lo Statuto

lo Statuto della Fondazione

9 Giugno 2011

Denominazione, sede e origine
Art. 1 E’ costituita la Fondazione denominata "Fondazione Opera Aiuto Fraterno", con sede in Milano, piazza Fontana, 2 (già Opera Pia Casa Ecclesiastica e Birago) riconosciuta con personalità giuridica.

Scopi della fondazione
Art. 2 La Fondazione Opera Aiuto Fraterno non ha fini di lucro. Essa ha lo scopo di promuovere forme di solidarietà sociale tra i sacerdoti secolari incardinati nella Diocesi di Milano o che comunque hanno prestato servizio nella stessa, di fornire loro assistenza, in particolare a quelli bisognosi per motivi di età o di salute, di acquisire e/o gestire "case per il clero" o appartamenti o strutture abitative da mettere a disposizione in particolare dei sacerdoti anziani o ammalati, di sensibilizzare privati ed enti in merito alla problematica del clero anziano o ammalato, di promuovere attività di formazione e di aiuto, compresa l’organizzazione di convegni, di corsi anche residenziali e la pubblicazione di sussidi, in collaborazione con gli organismi competenti della stessa Diocesi. La Fondazione Opera Aiuto Fraterno per raggiungere i suoi scopi intratterrà rapporti, anche attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni, con analoghe istituzioni ecclesiastiche ed enti pubblici o privati, che operano nel campo socio-sanitario-assistenziale. La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

Patrimonio e mezzi di esercizio
Art. 3 Il patrimonio della Fondazione Opera Aiuto Fraterno è costituito dal fondo di dotazione, come individuato nell’atto di costituzione. Esso potrà essere incrementato da eredità, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio. I redditi del patrimonio e ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati e i proventi di eventuali iniziative promosse dall’Opera, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell’attività della Fondazione Opera Aiuto Fraterno. Il mutamento nella composizione dei cespiti patrimoniali non comporta modifiche statutarie.

Organi della fondazione
Art. 4 Organi della Fondazione sono:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Vicepresidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

Art. 5 Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri così individuati:
– sei nominati dall’Arcivescovo di Milano, tra i quali due sacerdoti devono essere designati dal Consiglio presbiterale della Diocesi di Milano;
– uno, il rappresentante diocesano della F.A.C.I. è membro di diritto.
Tra i membri del Consiglio l’Arcivescovo di Milano nomina il Presidente e il Vicepresidente. In caso di sostituzione di componenti del Consiglio di Amministrazione, i nuovi Consiglieri cessano dalla carica insieme agli altri al termine del quinquennio.

Art. 6 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:
a) approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre il bilancio preventivo;
b) delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché le acquisizioni e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
c) delibera gli incrementi del patrimonio nonché la sua trasformazione;
d) nomina, sentito l’Ordinario diocesano, un Direttore della Fondazione, definendone contestualmente la durata del mandato, le competenze e le attribuzioni;
e) provvede, qualora lo ritenga opportuno, alla nomina dei Direttori delle strutture per il clero gestite dalla Fondazione e ne definisce le attribuzioni, ogniqualvolta sia prevista un’autonomia amministrativa e gestionale delle stesse;
f) provvede all’assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico, nel rispetto dei contratti vigenti;
g) provvede a delegare al Presidente e/o, su proposta dello stesso, al Vicepresidente l’esercizio di alcuni poteri nelle modalità e nei limiti individuati con propria deliberazione, assunta e depositata nelle forme di legge;
h) delibera in merito ai Regolamenti della Fondazione, sia di carattere generale, sia concernenti l’organizzazione e il funzionamento delle specifiche strutture di cui dispone per il raggiungimento delle sue finalità; nelle disposizioni regolamentari andranno, tra l’altro, precisati i criteri di erogazione di sussidi, di predisposizione di interventi, di ammissione alle case per il clero e alle altre strutture abitative gestite dalla Fondazione;
i) delibera sugli orientamenti programmatici dell’attività e su eventuali accordi con altri enti, pubblici o privati, e con persone fisiche;
j) delibera, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto, che saranno poi sottoposte all’approvazione dell’Autorità competente;
k) delibera l’estinzione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 7 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti nel caso di modifiche statutarie (cf. art.6) o di estinzione della Fondazione (cf. art.14). In caso di parità, prevale il voto del Presidente. L’avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere inviato per lettera o per fax, o con altro mezzo tecnico purché documentabile, almeno 10 giorni prima della data fissata, salvo casi di urgenza, in cui sarà sufficiente il preavviso di 48 ore. In quest’ultima circostanza, il Presidente dovrà giustificare l’urgenza in apertura di seduta. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore della Fondazione; possono inoltre essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Direttori delle strutture per il clero.

Art. 8 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. I verbali delle sedute del Consiglio e le relative delibere sono redatte dal Segretario, nominato dal Consiglio anche all’esterno dei propri membri, e firmati dallo stesso e dal Presidente o dal Vicepresidente.

Art. 9 I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con delibera del Consiglio stesso.

Art. 10 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dallo stesso, di norma tramite il Direttore della Fondazione. Adotta, in caso di necessità e urgenza, tutti i provvedimenti necessari, salvo riferirne al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 11 Il Vicepresidente: − coadiuva il Presidente nella gestione della Fondazione, secondo le indicazioni del Presidente; − esercita i poteri a lui delegati, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, così come previsto dall’art.6 comma 2; − sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; in tali casi al Vicepresidente spetta la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 12 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, tutti nominati dall’Arcivescovo di Milano. Il Presidente, scelto dall’Arcivescovo, deve essere iscritto all’albo dei revisori. Il Collegio dei Revisori dei conti, nel rispetto dell’art.2403 del C.C., accerta la regolare tenuta delle scritture contabili della Fondazione e controlla i conti consuntivi della stessa, accompagnandoli con una relazione.

Esercizio finanziario
Art. 13 L’esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Norme finali
Art. 14 Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, può dichiarare l’estinzione della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari. In caso di estinzione, verrà nominato un liquidatore, munito dei poteri necessari. Il patrimonio residuo sarà devoluto a enti con finalità analoghe sentito l’Arcivescovo di Milano.

Art. 15 Per quanto qui non previsto, valgono le leggi vigenti in materia.