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Avvocatura

Il pagamento del canone Rai da parte dei sacerdoti

Le disposizioni da seguire in relazione al possesso del televisore per uso personale

27 Novembre 2019

Dal 2016 le modalità di riscossione del canone Rai per uso domestico sono cambiate; superato il sistema “libretto di abbonamento” e il versamento a mezzo bollettino postale, il pagamento avviene attraverso l’addebito rateale nella bolletta dell’energia elettrica, oppure il versamento diretto utilizzando il modello F24 (ordinario o semplificato, in allegato) nei casi in cui non si sia titolari di un contratto di energia elettrica.

Di norma i sacerdoti non sono titolari di un contratto di energia elettrica (i contratti sono infatti intestati alla parrocchia) e quindi nella relativa bolletta non viene addebitato alcun importo a titolo di canone Rai. Di conseguenza, se nella loro abitazione detengono un apparecchio televisivo, sono tenuti al versamento del canone Rai con il modello F24. Il versamento va effettuato ogni anno, entro il 31 gennaio. L’importo del canone RAI per il 2020 è di 90 euro.

Infine, con riferimento ai solleciti di pagamento dell’Agenzia delle entrate per il canone Rai del 2016 ricevute da alcuni sacerdoti, si precisa che di norma il pagamento è dovuto. Infatti, proprio a causa delle nuove modalità di riscossione, può essere avvenuto che l’abbonamento in essere, e per il quale fino all’anno precedente veniva effettuato il versamento con il bollettino postale, non sia stato rinnovato né attraverso l’addebito in bolletta, né attraverso il versamento diretto con il modello F24. Pertanto, effettuati i controlli, l’Agenzia delle entrate invia lettere con la richiesta di provvedere al versamento del canone con il modello F24, che in questi casi risulta dovuto (l’importo per il 2016 era di 100 euro).

Per ulteriori informazioni sulle nuove modalità di riscossione si rinvia all’articolo pubblicato in exLege 3/2015 (in allegato).