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Adempimenti

Sicurezza sui luoghi di lavoro:
coordinarsi a livello decanale

Le parrocchie con dipendenti e/o collaboratori non possono più avvalersi dell’Autocertificazione in luogo del Documento di valutazione dei rischi: l’Avvocatura fornisce le indicazioni necessarie

6 Giugno 2013
Italia - operai

In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, e dei relativi adempimenti richiesti alle parrocchie che hanno dipendenti e/o collaboratori, a partire dal mese di giugno non è più possibile avvalersi dell’Autocertificazione in luogo del Documento di valutazione dei rischi (Dvr).

Per questo motivo, l’Ufficio Avvocatura della Diocesi di Milano ha predisposto un comunicato che riassume le indicazioni necessarie per le parrocchie che impiegano collaboratori retribuiti: redazione del Dvr, nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), obblighi informativi e formativi a favore dei dipendenti. Nel comunicato si suggerisce di coordinare le scelte delle parrocchie a livello decanale (magari nominando il medesimo Rspp per più parrocchie). Nei prossimi mesi saranno organizzati dei corsi per i professionisti incaricati dalle parrocchie al fine di offrire loro un’adeguata conoscenza dell’ente parrocchia e alcune linee d’azione comuni.

L’Avvocatura, che ha già elaborato e pubblicato sul portale della Diocesi (www.chiesadimilano.it/avvocatura – sezione «Normativa civile») alcune schede informative, suggerisce alcune indicazioni operative. Innanzitutto a ogni Decano spetta il compito di individuare un referente (anche volontario) che, mantenendo rapporti con gli Uffici di Curia, possa agevolare la collaborazione e il coordinamento tra le parrocchie del Decanato sul tema della sicurezza dei luoghi di lavoro. Inoltre, a ciascuna parrocchia è chiesto di verificare l’applicazione della normativa e provvedere agli eventuali ulteriori adempimenti tempestivamente. In particolare, le parrocchie soggette al D.Lgs. 81/08 dovranno provvedere a comunicare/aggiornare i dati dei professionisti già incaricati utilizzando il portale http://curia.diocesi.milano.it/uffici/login.aspx (al primo accesso occorre inserire il codice della parrocchia – composto da 4 cifre – e il codice fiscale; poi è possibile personalizzare la password).

L’ambito di applicazione è ampio, coinvolgendo tutti i settori di attività, privati e pubblici, e tutte le tipologie di rischio, nonché tutti i lavoratori, autonomi e subordinati e i soggetti ad essi equiparati. La normativa pone a carico del “datore di lavoro – parrocchia” una serie di obblighi specifici. La parrocchia deve dunque provvedere alla nomina – obbligatoria – del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (Rspp). Il Rspp deve possedere le capacità e i requisiti professionali prescritti dall’articolo 32 (specifici titoli professionali e appositi corsi di formazione). Per questo motivo è evidente che non può assumere tale incarico il parroco o altro sacerdote impegnato in parrocchia. Inoltre, considerata la specificità dell’ente ecclesiastico e delle attività gestite, il Rspp non può non avere un’adeguata conoscenza della realtà parrocchiale: a tal fine saranno appunto predisposti dall’Avvocatura percorsi formativi per i professionisti. Mentre la parrocchia è tenuta a «informare» e «formare» i lavoratori.

La sanzione a carico del datore di lavoro che non provvede alla nomina del Rspp è l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Invece la sanzione prevista in caso di inadempimento nella formazione dei lavoratori è l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.