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Sirio 09 - 15 dicembre 2024
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La Lega Consumatori delle Acli CARI CITTADINI, DENUNCIATE

24 Novembre 2006

Ecco alcuni suggerimenti pratici per individuare le pubblicità occulte, ingannevoli e lesive. In Italia esiste un Autorità competente, che ha il compito di intervenire e sanzionarle. L’Antitrust, però, non può agire autonomamente, ma sempre e solo in seguito alla denuncia di un cittadino, di un concorrente o di un’associazione di consumatori. A buon consumator…

di Laura Praderi,
Lega Consumatori Milano

La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile e l’informazione deve essere percepita dal consumatore come neutrale, in modo tale che egli abbia l’idea che ciò che viene detto sia attendibile. La pubblicità occulta crea l’inganno. Il giornalista che fornisce l’informazione, infatti, non dovrebbe perseguire i fini economici di alcuna impresa mentre svolge il proprio lavoro. Ecco perché il D.L. 74 del 1992 prevede tutta una serie di regole che debbono essere applicate per la messa in onda dei messaggi pubblicitari, nonché per la pubblicazione sulla carta stampata.

Altra tipo di pubblicità occulta è la cosiddetta “product placement”, ovvero lo sfruttamento di un’immagine insistita o ripetuta citazione di un prodotto e del suo marchio senza un preciso motivo durante trasmissioni o film che non dovrebbero avere scopi pubblicitari. La Commissione dei diritti della donna e l’uguaglianza in genere (Parlamento Europeo), il 10 ottobre di quest’anno, ha emesso un Parere sottolineando come debba essere proibito l’uso della pubblicità occulta e ingannevole.

La Lega Consumatori delle Acli da anni si batte contro le forme di pubblicità occulte, ingannevoli e lesive, segnalandole regolarmente agli organi competenti affinché esse vengano sanzionate. Vogliamo comunque dare qualche consiglio utile che permetta il riconoscimento di queste forme di pubblicità e quindi una tutela adeguata per non cadere in inganno.
Attenzione alle pubblicità dei prodotti sulle riviste che vengono “travestite” da informazioni. Se è presente il nome del prodotto, il suo marchio, il costo etc. allora ci troviamo di fronte a vera e propria pubblicità occulta. Leggere attentamente il testo del messaggio, anche i caratteri scritti più in piccolo: lì si nascondono le informazioni più importanti e che possono permettere di scoprire l’ingannevolezza del messaggio. Un esempio: un’azienda telefonica pubblicizza un servizio gratuito per l’“eternità” a caratteri cubitali. Poi in piccolo vengono riportati gli scatti alla risposta, i costi di attivazione del servizio, un limite di minuti di conversazione mensili. Informatevi bene prima di acquistare un prodotto di cui siete venuti a conoscenza attraverso una qualsiasi forma di pubblicità, potrebbe rivelarsi scadente, nocivo per la salute e addirittura pericoloso. Le Associazioni dei consumatori possono aiutarvi anche in questo.
In Italia esiste un’Autorità competente, che ha il compito di intervenire e sanzionare le pubblicità ingannevoli. Non può però agire autonomamente, ma sempre e solo in seguito a una denuncia che può essere inviata dai seguenti soggetti: un consumatore, un concorrente, un’associazione dei consumatori, un’associazione che tutela gli operatori economici, il Ministero dello Sviluppo Economico, le pubbliche amministrazioni. La segnalazione deve essere inoltrata, scaricando dal sito internet www.agcm.it il modulo preposto con i relativi allegati, a: Autorità garante della concorrenza e del mercato; piazza G. Verdi 6/a, 00198 Roma.