Con l’entrata in vigore del Decreto Generale (Prot. Gen. n. 3540 del 9 ottobre 2013), che stabilisce nuove norme circa la facoltà di amministrare il sacramento della Confermazione a partire dal 1° gennaio 2014 , si prevede la possibilità di celebrazioni del sacramento in una chiesa diversa da quella parrocchiale, nella quale convergono più comunità parrocchiali (si pensi per esempio alla Cattedrale, oppure ad altre chiese significative, come la Basilica di Sant’Ambrogio e la Basilica del Seminario). Questa possibilità punta a porre in maggiore evidenza l’appartenenza alla Chiesa nella sua dimensione più ampia, misterica, diocesana e universale, e per dare giusto rilievo al riferimento al Vescovo, espresso dal ministero di chi amministra il sacramento.
Per una ordinata e uniforme prassi diocesana si stabiliscono inoltre le seguenti disposizioni:
1) le parrocchie che intendono celebrare il sacramento della Confermazione in un unico luogo dovranno preventivamente inviare al Responsabile della Chiesa/Basilica un elenco completo dei cresimandi, utilizzando l’apposito modello (primo allegato nel box a sinistra);
2) per sapere quanti tra coloro che sono inseriti nell’elenco dei cresimandi si presentano effettivamente per ricevere il sacramento, può essere utile alla parrocchia una scheda di presentazione del candidato/a che il padrino/madrina consegnerà al Responsabile della Chiesa/Basilica ove avviene la celebrazione, al momento della crismazione (secondo allegato nel box a sinistra);
3) una volta celebrato il sacramento, il Responsabile del luogo di celebrazione restituirà l’elenco dei cresimati alla Parrocchia di invio, con l’indicazione esplicita di quanti tra i candidati non hanno ricevuto la crismazione;
4) il Responsabile della Parrocchia di invio curerà: la registrazione del sacramento nel Registro dei Cresimati della propria parrocchia, con l’indicazione del luogo nel quale il sacramento è stato amministrato; l’annotazione della Confermazione ricevuta nel Registro degli Atti di Battesimo dei cresimati, ai sensi del can. 535 § 2 del CIC e della cost. 109 § 5 del Sinodo diocesano 47°.