Il Papa ha emanato il Motu Proprio intitolato Normas nonnullas, che introduce alcune modifiche nelle procedure che regolano il Conclave. A illustrarnlo è stato monsignor Pierluigi Celata, vicecamerlengo.
Nel Motu Proprio – atto di governo che modifica la Costituzione Apostolica di Giovanni Paolo II Universi Dominici gregis per «assicurare il migliore svolgimento di quanto attiene, pur con diverso rilievo, all’elezione del Romano Pontefice» e «in particolare una più certa interpretazione e attuazione di alcune disposizioni» – Benedetto XVI conferma che la data d’inizio del Conclave resta quella fissata dalle precedenti norme in 15-20 giorni dall’inizio della Sede vacante; ma al Collegio Cardinalizio è concessa la possibilità di anticiparla se gli elettori sono già tutti presenti a Roma. «Trascorsi però, al massimo venti giorni dall’inizio della Sede Vacante – si sottolinea -, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all’elezione».
Si precisano inoltre le norme per la segretezza del Conclave: «L’intero territorio della Città del Vaticano e anche l’attività ordinaria degli Uffici aventi sede entro il suo ambito dovranno essere regolati, per detto periodo, in modo da assicurare la riservatezza e il libero svolgimento di tutte le operazioni connesse con l’elezione del Sommo Pontefice. In particolare si dovrà provvedere, anche con l’aiuto di Prelati Chierici di Camera, che i Cardinali elettori non siano avvicinati da nessuno durante il percorso dalla Domus Sanctae Marthae al Palazzo Apostolico Vaticano».
Tutte le persone «che per qualsivoglia motivo e in qualsiasi tempo venissero a conoscenza da chiunque di quanto direttamente o indirettamente concerne gli atti propri dell’elezione e, in modo particolare, di quanto attiene agli scrutini avvenuti nell’elezione stessa, sono obbligate a stretto segreto con qualunque persona estranea al Collegio dei Cardinali elettori: per tale scopo, prima dell’inizio delle operazioni dell’elezione, dovranno prestare giuramento» secondo precise modalità nella consapevolezza che una sua infrazione comporterà «la pena della scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica».
Per eleggere il nuovo Papa saranno necessari «almeno due terzi dei votanti», come ha spiegato monsignor Celata. «Questo – ha detto – è il minimo richiesto: 2/3 degli elettori presenti e votanti, cioè con esclusione, in caso di ballottaggio, dei voti dei due candidati». «Se le votazioni di cui ai nn. 72, 73 e 74» della Costituzione Universi Dominici gregis non avranno esito, è stabilito che «sia dedicato un giorno alla preghiera, alla riflessione e al dialogo»; nelle successive votazioni, «avranno voce passiva soltanto i due nomi che nel precedente scrutinio avevano ottenuto il maggior numero di voti, né si potrà recedere dalla disposizione che per la valida elezione, anche in questi scrutini, è richiesta la maggioranza qualificata di almeno due terzi di suffragi dei Cardinali presenti e votanti. In queste votazioni, i due nomi che hanno voce passiva non hanno voce attiva».
Precisate anche le procedure immediatamente successive all’elezione: «Avvenuta canonicamente l’elezione, l’ultimo dei Cardinali Diaconi chiama nell’aula dell’elezione il Segretario del Collegio dei Cardinali, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie e due Cerimonieri; quindi, il Cardinale Decano, o il primo dei Cardinali per ordine e anzianità, a nome di tutto il Collegio degli elettori chiede il consenso dell’eletto con le seguenti parole: “Accetti la tua elezione canonica a Sommo Pontefice?”. E appena ricevuto il consenso, gli chiede: “Come vuoi essere chiamato?”. Allora il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, con funzione di notaio e avendo per testimoni due Cerimonieri, redige un documento circa l’accettazione del nuovo Pontefice e il nome da lui assunto».