Sirio 26-29 marzo 2024
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Scheda

Come ci si rivolge
al Tribunale Ecclesiastico

Possono farlo uno o entrambi i coniugi, dopo pochi o molti anni di matrimonio, in presenza o in assenza di prole. L’incapacità psichica è la prima causa di nullità

di Annamaria BRACCINI

23 Febbraio 2014

Il Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo, che ha sede in Curia a Milano, ha giurisdizione sulle cause di tipo matrimoniale, potendo dichiarare la nullità del vincolo o riaffermandone la validità. Come è previsto dal Diritto Canonico, discute e conclude cause di primo grado e, in secondo grado, si occupa di quelle provenienti dai Tribunali Piemontesi e del Triveneto, proprio per garantire autonomia di giudizio e massima trasparenza. Le cause di secondo grado del Tribunale Lombardo approdano, invece, al Tribunale Ligure.

Possono rivolgersi al Collegio lombardo – che è guidato dal Vicario Giudiziale e che si avvale di tre Vicari aggiunti, venti Giudici, un Promotore di giustizia, cinque Difensori del Vincolo e due Patroni stabili (cioè avvocati di Ufficio a patrocinio gratuito, nel caso in cui non ci si possa permettere altra assistenza legale) – uno o entrambi i coniugi, che abbiano fondati e provati motivi per richiedere al nullità del vincolo. Le cause introdotte nel 2013 sono state complessivamente 362, 389 quelle terminate. Il lavoro dell’Ufficio e la relativa scarsità di procedimenti pendenti permettono di valutare l’iter medio delle cause di primo grado in circa un anno, arrivando, in alcuni casi, a conclusione in qualche mese per l’evidenza dei fatti o per l’accordo di entrambi i richiedenti. Per il secondo grado, nel caso in cui non si decida per un’ulteriore istruttoria, si può giungere a conclusione in due o tre mesi. Quanto all’esito, anche per il 2013 in Primo grado si conferma il dato per cui i tre/quarti delle cause ricevono una decisone conforme alla domanda, cioè si decide per la nullità. Possono accedere al Tribunale anche coppie con figli e non esiste un termine temporale che impedisca di rivolgersi al Collegio: si può essere sposati da pochissimo o anche da molti anni.

In questo contesto alcune convinzioni diffuse sono da sfatare: si fanno sempre più rare le richieste di nullità per consanguineità o per costrizione di una delle parti contraenti, e non sono moltissime nemmeno le motivazioni legate alla fedeltà matrimoniale. Ragione prima si conferma l’incapacità psichica, mentre la seconda e la terza argomentazione, su base percentuale, sono inerenti all’esclusione da parte dell’uomo o della donna di considerare indissolubile il vincolo contratto o di procreare.