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Parlamento

Quei tre nodi critici del disegno di legge Zan

Continua il dibattito sul Ddl in discussione al Senato. Gli aspetti problematici sono il quadro antropologico di riferimento, la minaccia alla libertà d’espressione e d’educazione

di Alberto FRIGERIODocente di Etica della vita presso l’Istituto superiore di scienze religiose di Milano

11 Luglio 2021

Il 4 novembre 2020 la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge (Ddl) Zan, volto a introdurre «misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità». Il 5 novembre 2020 il Ddl è stato trasmesso al Senato della Repubblica, e, dopo l’esame in commissione, ne è stata calendarizzata la discussione, che avrà avvio il 13 luglio.

Lettura di quadro

I sostenitori del Ddl Zan ritengono necessario intervenire con nuove disposizioni a causa dell’emergenza sociale, dovuta alla significativa quantità di reati che sarebbero commessi ai danni di persone che si discostano dalla binarietà maschio-femmina eterosessuale, e dell’incompletezza del quadro normativo, per la supposta mancanza di norme a tutela delle offese rivolte alle suddette categorie di persone.

Se il primo motivo pare sconfessato dalla realtà, in quanto secondo l’Osservatorio del Ministero dell’Interno le segnalazioni per offese dovute a genere e orientamento sessuale sono in media 26,5 all’anno sul territorio nazionale (il che non riduce la gravità per ogni singola offesa alla dignità personale, qualunque sia il movente), il secondo è più discutibile.

Alcuni – come Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Consulta, ex Guardasigilli del governo Prodi e docente emerito di Diritto penale – propendono per l’estensione della legge Reale-Mancino del 1993, trasposta negli articoli 604-bis 3 604-ter del codice penale, che puniscono la «propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione raziale, etnica e religiosa», a eventuali discriminazioni legate a genere e orientamento sessuale. In tal modo, la legge ordinaria darebbe piena attuazione al dettato costituzionale, che all’art. 3 chiede di rimuovere motivi di disuguaglianza legati al sesso oltre che a razza, lingua, religione e opinioni politiche (Avvenire, 11.05.2021). Altri – come Alfredo Mantovano, magistrato e vicepresidente del Centro Studi Livatino, già parlamentare e sottosegretario all’Interno – fanno presente che il codice penale sanziona già le offese contro la vita, l’incolumità personale, l’onore, la personalità individuale, la libertà personale e morale, con l’aggravante qualora i motivi siano futili e abietti, a cui potrebbero riferirsi le offese dovute a genere e orientamento sessuale (Avvenire, 18.07.2020).

Ammesso pure che ci si trovi di fronte a una lacuna normativa, si apre la domanda se il Ddl Zan sia lo strumento adeguato a colmarla, a motivo di tre nodi critici: quadro antropologico di riferimento, minaccia alla libertà d’espressione e alla libertà d’educazione.

Questione antropologica

L’art. 1 del Ddl Zan offre una griglia definitoria di sesso, genere e orientamento sessuale. Le definizioni proposte, sebbene non prive di imprecisioni, colgono in modo adeguato i registri della sessualità umana: biologico del sesso e psico-socio-culturale del genere e dell’orientamento.

Tuttavia, le definizioni mancano di rilevare ogni connessione tra i piani della sessualità umana, scorporando l’identità di genere dal sesso, come ha rilevato un testo sottoscritto il 10 aprile 2020 da 17 associazioni del mondo femminista e lesbico, secondo cui in tal modo si pongono le premesse per accusare di essere trans-escludente chiunque dica che una donna è un adulto umano di sesso femminile, come già accaduto in altri Paesi alle femministe Sylvane Agacinski e Joanne Kathleen Rowling. È quanto sostiene anche la giornalista e femminista Marina Terragni, secondo cui il Ddl Zan mira a imporre una cultura centrata su un individuo neutro, sciolto da ogni legame col proprio corpo, capace di arbitrio assoluto fino a decidere il proprio sesso (Avvenire, 27.05.2021).

L’art. 1 del Ddl pare dunque funzionale a veicolare la visione antropologica promossa dalla gender theory, che denaturalizza la sessualità umana e la riduce a mera costruzione culturale, sostenendo che il dato biologico non avrebbe nulla a che fare con ciò che ci si sente di essere, si prova e si fa, secondo la nota espressione di Gayle Rubin: «Il sogno che trovo più stimolante è quello di una società androgina e senza genere (ma non senza sesso), in cui l’anatomia individuale sia irrilevante ai fini di chi si è, cosa si fa, e con chi si fa l’amore».

Libertà d’espressione

Gli artt. 2 e 3 del Ddl Zan estendono il reato di discriminazione raziale, etnica e religiosa a discriminazioni dovute a genere e orientamento sessuale. Il limite di questi articoli è di equiparare razza, etnia e religione – che fanno riferimento a chiari, semplici e condivisi valori da proteggere – al genere e all’orientamento sessuale, che sono al centro di un ampio dibattito scientifico, psicologico e filosofico. Si tratta insomma di questioni controverse, da non irrigidire normativamente, su cui si possono avere opinioni ragionevoli che si discostano dalla mens sottesa al Ddl Zan per motivi antropologici e morali anziché d’odio, come attestano tre sentenze della Consulta: 138/2010, secondo cui le unioni omosessuali non sono omogenee al matrimonio; 76/2016, secondo cui è ammissibile la preclusione legislativa alle coppie omosessuali in materia di adozioni; 221/2019, secondo cui è lecito impedire l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie omosessuali.

Inoltre, il testo non precisa se e quando un giudizio sia da ricondurre all’odio, lasciando al giudice una discrezionalità abnorme, come ha rilevato Flick in un incontro tenuto presso il Centro Culturale di Milano il 19 maggio 2021: «La legge, in particolare quella penale, dev’essere tassativa e certa, cioè deve porre limiti all’interpretazione del giudice e consentire una ragionevole prevedibilità dei risultati che vengono dalla sua inosservanza, al contrario, nel Ddl Zan non si è in grado di capire che cosa la legge prescrive, ovvero qual è la condotta vietata per la tutela del bene sesso». Pertanto, un’opinione potrebbe venire punita come reato, così da pregiudicare la libertà d’espressione (Claudio Cerasa, Il Foglio, 3.05.2021).

L’art. 4 del Ddl Zan dice che «ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti». L’articolo, ribattezzato “salva-idee”, costituisce l’ammissione del rischio liberticida del Ddl Zan, come ha notato Flick nel suddetto incontro, asserendo che «l’art. 4 affida alla legge ordinaria ciò che è già previsto dalla Costituzione all’art. 21 [possibilità di manifestare le proprie idee], pertanto si tratta di un testo pericoloso, che ha la coda di paglia, perché placa quanto evocato negli articoli precedenti». Lo stesso ha rilevato il giornalista Fabio Pizzul, consigliere regionale del Partito Democratico, il quale, nel medesimo incontro, ha definito l’art. 4 una «excusatio non petita». Tra l’altro, il «purché» apre ancora una volta alla già menzionata discrezionalità del giudice.

Libertà di educazione

L’art. 5 del Ddl Zan subordina la sospensione condizionale della pena all’accettazione, da parte del condannato, di svolgere attività non retribuite a favore della stessa categoria di vittime a cui appartiene la persona offesa. L’art. 7 istituisce la Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, obbligando le scuole a prendervi parte. In tal modo, come ha dichiarato il sociologo Luca Ricolfi in un’intervista apparsa sul quotidiano La verità il 17 maggio 2021, il Ddl Zan mira a inculcare una certa visione della sessualità nei presunti colpevoli (art. 5) e negli scolari (art. 7).

Per quanto riguarda la giornata contro l’omolesbobitransfobia, che le scuole hanno l’obbligo di celebrare, a prescindere dal consenso dei genitori, va rilevato che il legislatore, così facendo, sancisce il primato dello Stato sulla famiglia e sulla società nell’educazione dei figli, con i rischi che questo comporta per i genitori e le scuole che si opponessero. A fronte di questa pretesa, vorrei avanzare due rilievi.

Il primo lo riprendo da Camille Paglia, professoressa universitaria, lesbica dichiarata e paladina del Sessantotto, che nel testo Gay ideology in public school denuncia l’intrusione di militanti gay nelle scuole pubbliche, che papa Francesco, allargando lo sguardo a tutta la galassia delle così dette minoranze sessuali, chiamerebbe colonizzazione ideologica del gender. Secondo la pensatrice statunitense non si deve riempire qualsiasi disagio giovanile con una certa lettura della sessualità: «L’intrusione di attivisti militanti gay nelle scuole primarie fa più male che bene, incoraggiando gli adolescenti a definirsi prematuramente come gay, quando in realtà molti sono dilaniati da instabilità, insicurezza e dubbio. Discutibili ed esagerate statistiche sui suicidi dei teenagers sono gravemente abusate. In molti casi, i tentati suicidi sono probabilmente dovuti non alla persecuzione omofoba, ma a relazioni famigliari problematiche, che potrebbero essere la sorgente di disadattamento sociale e impulsi omosessuali».

Il secondo rilievo lo riprendo dal documento «Maschio e femmina li creò». Per una via di dialogo sulla questione del gender, pubblicato nel 2019 dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, che invita a riconoscere la famiglia come società naturale che precede l’ordinamento socio-politico e gode di due diritti fondamentali: della famiglia a essere riconosciuta come spazio pedagogico primario per la formazione del figlio, rispetto a cui le altre realtà educative devono agire in via sussidiaria; del figlio a crescere in una famiglia con un papà e una mamma capaci di creare un ambiente idoneo al suo sviluppo affettivo. Infine, il testo ribadisce che le scuole cattoliche hanno la giusta aspirazione di mantenere la propria visione della sessualità fondata su un’antropologia integrale, che armonizza tutte le dimensioni costitutive dell’identità (fisica, psichica, spirituale), e afferma che uno Stato democratico, tanto più in una materia così delicata, non può ridurre la proposta educativa a pensiero unico. È dunque auspicabile che la società, in nome dello stesso principio liberale di autonomia, garantisca alle persone fisiche (genitori) e giuridiche (scuole) la libertà di coscienza e di espressione, e consenta alle famiglie e alle realtà educative di operare secondo la visione della sessualità che ritengono più adeguata all’educazione dei giovani.

Note conclusive

Le criticità insite nel Ddl Zan (adesione alla visione della sessualità promossa dalla teoria del genere, che è altra cosa dal rigetto di discriminazione per genere e orientamento sessuale, e compromissione della libertà d’espressione e d’educazione), rilevate da personalità di diversa estrazione culturale e politica, aiutano a comprendere il senso della Nota della Segreteria di Stato Vaticano, che invita la Parte Italiana a «trovare una diversa modulazione del testo normativo» in esame, non in forza di argomentazioni confessionali, ma laiche, in quanto fa valere norme pattuite in maniera concordataria tra lo Stato Italiano e quello Vaticano, che si radicano sul principio liberale di libertà d’espressione e d’educazione, previsto dalla stessa Costituzione italiana.

Inoltre, il dibattito relativo al Ddl Zan lascia trasparire il compito che la Chiesa e i cristiani sono chiamati a svolgere nell’odierna società plurale, abitata da soggetti portatori di mondovisioni differenti e a tratti conflittuali: ricercare proposte di vita buona, capaci di proporsi con ragionevolezza e favorire cammini comuni. Qualora l’orientamento primario contrastasse con le proprie convinzioni e il legislatore mettesse in discussione principi irrinunciabili per la coscienza, si dovranno perseguire tre vie: dell’obiezione di coscienza, in alcuni casi riconosciuta dalla legislazione e, laddove non lo fosse, spendersi perché sia garantita; politica, con iter volti a modificare la legge; della partecipazione, di tipo culturale e pre-politico.