Lo scorso 9 aprile la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma che vieta il ricorso a un donatore esterno di gameti, maschili o femminili, nei casi di infertilità assoluta, abrogando così la disposizione contenuta nella legge 40/2004 che vieta la fecondazione medicalmente assistita eterologa. A distanza di due mesi la Corte ha reso note le motivazioni di questa decisione.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014 ritiene il divieto assoluto di fecondazione eterologa frutto di un irragionevole bilanciamento tra la libertà degli individui di autodeterminarsi, che si esprime anche con la scelta di una coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli, e i diritti del nascituro. In altre parole, la Corte ritiene che il divieto all’eterologa sacrifichi eccessivamente i diritti fondamentali dei genitori a beneficio di quelli del concepito, che secondo i Giudici potrebbero trovare comunque tutela con alcuni accorgimenti.
La decisione ribadisce, però, che rimangono validi anche per la fecondazione assistita eterologa tutti i limiti già presenti per quella omologa, non oggetto del giudizio della Corte. Così a questa tecnica si potrà accedere solo «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere» le cause di sterilità o infertilità, condizioni che devono essere documentate e certificate da un medico. Inoltre si dovranno osservare i principi di gradualità e del consenso informato.
Possono far ricorso alle tecniche di fecondazione assistita esclusivamente le «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi», vengono quindi esclusi i single e le coppie formate da individui dello stesso sesso. La Corte, inoltre, ha ribadito sia il divieto di commercializzazione di embrioni e gameti – questi ultimi pertanto potranno esclusivamente essere donati – sia il divieto alla surrogazione di maternità, tecnica meglio conosciuta come “utero in affitto”, che consiste nell’affidare a una donna il compito di provvedere alla gestazione e al parto per conto di una coppia sterile, verso la quale si impegna a consegnare il nascituro.
I Giudici costituzionali, in aggiunta, pare riconoscano il diritto del concepito a essere informato dell’identità del “genitore genetico”, cioè di colui (o colei) che ha donato i gameti permettendo la sua nascita, richiamando una precedente decisione del 2013 che rimuoveva il segreto dell’identità dei genitori biologici per gli adottati.
Alla luce di quanto esposto sembra che non si possa parlare di uno “stravolgimento” o di una bocciatura della legge 40/2004, che regola la fecondazione medicalmente assistita in Italia e che fin dalla sua approvazione è stata al centro di numerosi dibattiti. Se da una parte viene meno uno dei principi cardine del testo legislativo, dall’altra rimangono limiti stringenti all’accesso alle tecniche di fecondazione assistita.
Tuttavia la sentenza pare non approfondire il tema dei diritti del concepito. Le ripercussioni psicologiche sul nascituro per una genitorialità non naturale sono appena accennate, mentre la questione del diritto di conoscere la propria identità genetica viene risolto indicando la possibilità di non garantire il segreto per il nome del donatore. In altre parole, pare che il desiderio di una coppia di avere dei figli sancisca automaticamente il diritto a concepirli con qualsiasi tecnica, anche a costo di sacrificare i diritti dei nascituri.
Tuttavia la tradizione giuridica ha sempre riconosciuto la libertà – e non il diritto – di procreazione, da intendersi come l’assenza di interferenza nelle decisioni personali e nella loro realizzazione: per esempio, gli Stati che impongono sistemi di controllo delle nascite violano chiaramente questa libertà.
Solo ultimamente la giurisprudenza ha iniziato a teorizzare l’esistenza di un diritto ad avere dei figli. Questo passaggio da libertà a diritto di procreazione non creerebbe particolari problemi etici se fosse contemporaneamente riconosciuta l’alterità dell’embrione, cioè la sua dignità umana, e il diritto del nascituro a una famiglia, a genitori certi e all’identità genetica. Più che una questione terminologica, è un problema di riconoscimento e bilanciamento tra diversi diritti, in cui la dignità umana della vita nascente non può essere annullata.
In aggiunta, sembra che la Corte non tenga conto delle decisioni della Corte Europea dei Diritti Umani su questo tema: nel 2011, infatti, i giudici di Strasburgo avevano ritenuto legittimo il divieto alla fecondazione in vitro eterologa sancita dalla legge austriaca.
È necessario, comunque, evitare inutili catastrofismi. Questa decisione, piuttosto, dovrebbe richiamare le comunità cristiane e gli operatori pastorali al dovere di educare i giovani alla “paternità e maternità responsabile” e ad accompagnare le coppie in difficoltà. Non basta una legge a far riconoscere i figli come dono da accogliere anziché diritto da pretendere a ogni costo: è necessario sapersi fare prossimo.