Con un comunicato stampa l’Agenzia del Territorio ha reso noto che, a partire dal 3 maggio 2012 e fino al 2 luglio 2012, sono pubblicati all’Albo pretorio dei Comuni gli atti relativi all’attribuzione della rendita presunta a tutti gli immobili cosiddetti “fantasma”, che non sono stati dichiarati spontaneamente dai proprietari. Gli elenchi sono consultabili anche presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio.
Inoltre, sul sito internet dell’Agenzia www.agenziaterritorio.gov.it,è possibile consultare l’elenco delle particelle di catasto terreni e le corrispondenti unità immobiliari del catasto edilizio urbano, oggetto di attribuzione di rendita presunta, suddivisi per comune.
A fronte degli avvisi di accertamento è possibile inoltrare istanza di riesame in autotutela nei casi previsti:
– errata intestazione della particella di catasto terreni su cui è stato edificato il fabbricato non dichiarato,
– avvenuta presentazione, precedentemente alla data di registrazione in atti della rendita presunta, della dichiarazione “Docfa” per l’accatastamento del fabbricato stesso,
– non accatastabilità del fabbricato.
Va considerato che la presentazione della richiesta di riesame non sospende il termine (di 60 giorni) per la presentazione del ricorso dinnanzi alla Commissione Tributaria provinciale competente, che decorre trascorsi 60 giorni dal 3 maggio 2012 (data di pubblicazione del Comunicato dell’Agenzia del Territorio nella Gazzetta Ufficiale).
Si ricorda inoltre che i proprietari degli immobili in questione sono tenuti a presentare le relative dichiarazioni di aggiornamento catastale entro 120 giorni dal 3 maggio 2012, al fine di evitare le ulteriori sanzioni amministrative; fino all’iscrizione in catasto del fabbricato non dichiarato, attraverso la predisposizione della dichiarazione di aggiornamento con procedura Docfa avrà effetto la rendita presunta attribuita in via transitoria dall’Agenzia del Territorio.
Per ulteriori informazioni si veda l’articolo pubblicato su Consulente del 30 maggio 2012.