Sirio 26-29 marzo 2024
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Beni culturali

Quale tutela per il nostro patrimonio?

Ecco le norme in vigore e come vengono punite le violazioni

dell’avvocato Maria Luisa MENOZZI CANTELE Unione Giuristi Cattolici Italiani

19 Novembre 2012

Da qualche tempo il Corriere della Sera pubblica pagine sul “disastro” del nostro patrimonio culturale soprattutto archeologico. Corriere della Sera (15-1-2005), la statua di Caligola, scolpita nel marmo di Paros, viene trovata frantumata nei pressi del Lago di Nemi, pronta ad essere caricata su un Tir e ad essere esportata; Corriere della Sera (18-4-2012), l’antica Villa di Poppea a Torre Annunziata «soffoca in una casbah, di sgangherate e orrende palazzine». E poi le numerose notizie sui “crolli” a Pompei e a Paestum, sui tombaroli di Cerveteri…

Quale tutela per il nostro patrimonio, una inestimabile ricchezza di cui dovremmo essere orgogliosi e che dovremmo proteggere alla luce dell’articolo 9 della Costituzione e dell’articolo 151 del Trattato di Amsterdam del 1997?

Nel nostro Stato, la Legge 823 del 22-5-1939 razionalizzava la struttura delle Sovrintendenze; e nello stesso anno le due leggi fondamentali la Legge numero 1089 dell’1-6-1939 e la Legge numero 1497 del 29-6-1939 hanno emanato le norme per la tutela delle cose di interesse artistico e storico e per la protezione delle bellezze naturali.

Con il Decreto legislativo del 22-1-2004 numero 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, è stata organizzata la materia; all’articolo 10 sono definiti i beni culturali.

Si segnalano inoltre le norme che riguardano le violazioni e puniscono i colpevoli. L’articolo 173, prevede la reclusione sino ad un anno e la multa da euro 1.549 ad euro 77.469 in caso di violazione in materia di alienazione di beni culturali; l’articolo 174 punisce l’uscita o l’esportazione illecita di beni di interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, bibliografico, documentario o archivistico con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

In materia di ricerche archeologiche, l’articolo 174, prevede una contravvenzione, punita con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da euro 310 a euro 3.099, il comportamento di chi esegue ricerche archeologiche senza concessione; l’articolo 176 punisce, con la reclusione fino a tre anni e la multa da euro 31 a euro 516,50, l’impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.

Il Codice Penale, a sua volta, all’articolo 733, prevede la fattispecie del danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale – compiuto dal proprietario del bene, di cui sia noto il rilevante pregio – come contravvenzione, punita con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda non inferiore ad euro 2.065.

A seguito delle due Leggi Bassanini del 1997, è stato organizzato il nuovo Ministero da ultimo intitolato “Ministero per i beni e le attività culturali”. Sul territorio italiano, sono presenti in 17 regioni le Sovrintendenze, organi decentrati del Ministero con competenze amministrative per i beni archeologici architettonici e paesaggistici, storici e artistici ed etno-antropologici ed archivisti.

Dal punto di vista comunitario il quadro è completato dal Regolamento del 39-11-1992, relativo all’esportazione dei beni culturali, e dalla direttiva 93/7/Cee, cui lo stesso Regolamento rinvia, dettata per la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.

Dal punto di vista internazionale, esistono importanti convenzioni multilaterali. Alla convenzione Unesco sottoscritta all’Aia il 14-5-1954 in materia di protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, il 26-3-1999 è seguito il secondo protocollo dell’Aia del 26 marzo 1999. Il 14 novembre 1970, a Parigi, veniva sottoscritta la Convenzione Unesco relativa ai mezzi atti a impedire e vietare l’importazione e l’esportazione di beni culturali e il 24-6-1995, a Roma, è stata sottoscritta la convenzione Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati.

Tuttavia, data la vastità e molteplicità delle fattispecie, oltre alla tutela offerta dalle norme, l’opinione pubblica merita di essere sensibilizzata ai problemi che riguardano i beni del nostro patrimonio culturale, incominciando dall’educazione nelle scuole e prestando maggiore attenzione alla materia, fonte non trascurabile in cui investire fondi e risorse.