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Lavoro

Lo Stato ritrova un ruolo
di riequilibrio sociale

Misure di sostegno alla popolazione che versa in situazione di marginalità

di Vincenzo Ferrante Professore, Avvocato, Ordinario di Diritto del lavoro nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

14 Ottobre 2013

Con una serie di recenti provvedimenti, il Governo è intervenuto a modificare la disciplina del mercato del lavoro al fine di incoraggiare l’occupazione: si tratta in particolare di tre decreti-legge, due dei quali già convertiti (vedi la legge numero 98, che converte il decreto legge n. 69, e la legge numero 99 di conversione del decreto legge numero 76 ) ed uno di recentissima approvazione (decreto legge 31.8.2013, numero 101), che tocca in particolare le pubbliche amministrazioni.

I provvedimenti per la maggior parte possono essere apprezzati solo dagli addetti ai lavori, perché si concretizzano in misure di semplificazione o comunque di modifica di frammenti di discipline assai ampie. Alcune delle misure adottate, tuttavia, meritano una attenzione particolare, poiché si concretano in misure di sostegno alla popolazione che si trova più di ogni altra in situazione di marginalità sociale.

Con grande enfasi il dibattito politico degli ultimi anni ha richiesto interventi a favore dell’occupazione giovanile, di chi è rimasto senza lavoro in prossimità dell’età della pensione (“esodati” ed “esodandi”), di chi riesce a trovare solo occupazioni precarie, o di chi ha perso o rischia di perdere il posto a ragione della crisi o vede avvicinarsi il momento in cui gli verranno negati i sussidi, di cui attualmente gode “in deroga” alla disciplina ordinaria.

Si tratta, come è ovvio, di condizioni individuali che meritano la massima attenzione, ma che non devono far dimenticare come sussistano situazioni di disagio ben più grave, alle quali lo Stato non sempre è in grado di assicurare un doveroso aiuto. Ed infatti, a differenza di altri paesi magari meno attenti alle esigenze dei lavoratori, in Italia mancano serie strutture di assistenza agli emarginati, a livello nazionale e, salvo qualche lodevole eccezione, anche a livello decentrato.

A colmare questa attenzione verso i più deboli, si registrano ora alcune norme che si indirizzano non tanto verso misure di sostegno passivo (perpetuando così una situazione di marginalità), ma riconoscendo un diritto di precedenza nelle assunzioni del settore pubblico.

Si tratta di scelte coraggiose, poiché riconoscono – in chiara controtendenza rispetto all’idea che ha imperversato negli ultimi anni, secondo la quale il settore del pubblico impiego deve avvicinarsi il più possibile alle logiche di mercato – come il migliore strumento di socializzazione di categorie “a rischio” sia l’occupazione in una attività stabile, anche se modesta. In questo senso è importante che lo Stato torni a svolgere un ruolo di riequilibrio sociale, attraverso misure promozionali, e non affidi l’intero settore (come spesso è avvenuto negli ultimi anni) alla carità dei singoli o di enti ed istituzioni benefiche o di volontariato.

Così, con l’articolo 7, comma 6, del decreto legge numero 101/2013, si impone alle Pubbliche Amministrazioni di verificare il rispetto degli obblighi di assunzione delle categorie protette (in primis, i disabili), anche tenendo conto, se necessario, delle dotazioni organiche così come rideterminate a seguito degli altri recenti interventi. Si tratta di un provvedimento atteso da tempo, che dà finalmente dignità a quella funzione di collocamento “obbligatorio” che lo Stato non ha mai cessato di esercitare nei confronti delle imprese private, ma al quale si è ben guardato di dar seguito nelle proprie strutture, con la scusa della necessità di contenere i costi.

Parimenti, con l’articolo 7, comma 1, dello stesso decreto-legge, intervenendo sull’articolo 16-ter della legge numero 82/1991, si ammette che i “testimoni di giustizia”, al termine di un iter “concertato” tra Ministero dell’Interno e Amministrazione interessata, possano essere assunti, a chiamata diretta e nominativa, al pari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata: anche in questo caso bisogna spogliarsi di ogni pregiudizio per comprendere come quanti vengano chiamati a rendere testimonianza nell’ambito di indagini di particolare delicatezza non possano liberamente collaborare con gli inquirenti, quando le loro condizioni di vita materiale appaiono precarie. Seppure la testimonianza sia un dovere civico, non si possono dimenticare le difficoltà che, in certi casi, possono discendere dal dire la verità, di modo che bisogna salutare questa innovazione legislativa come un progresso civile e non liquidarla populisticamente come una misura di privilegio.  

Nello stesso senso, il comma 8 dello stesso articolo 7 prima citato ha modificato l’articolo 3 della legge numero 193/2000, al fine di favorire l’occupazione dei detenuti, specie se giovani, e la frequenza da parte di costoro di attività formative. Si tratta anche in questo caso di una delle poche categorie che viene considerata come “svantaggiata”, così da meritare, anche per disposto dell’Unione europea, aiuti e misure di sostegno, senza che possa lamentarsi una discriminazione “a rovescio” da parte di chi ha già un lavoro (reg. 800 del 2008).

Da ultimo, si deve ricordare come si sia anche previsto (articolo 7, citato, comma 1) che i cittadini extra comunitari, in possesso della carta di soggiorno (rilasciata per permanenze continuative superiori ai cinque anni) o dello “status” di rifugiato (o di “protezione sussidiaria”), possono partecipare, quando dimostrino piena conoscenza della lingua italiana, ai concorsi pubblici, con la sola esclusione di quelle qualifiche che implicano un esercizio diretto od indiretto dei poteri dello Stato o che attengono alla tutela dell’interesse nazionale (come tipicamente per i corpi militari o di polizia). 

In quest’ultimo caso, invero, si tratta di una norma dovuta solamente alla pigrizia con la quale gli italiani accettano le novità, atteso che in forza delle convenzioni internazionali, delle direttive europee e della stessa disciplina interna (decreto legislativo 268/98) appariva inequivocabile il diritto di costoro a divenire dipendenti pubblici, atteso che per principio generale il riconoscimento del diritto di residenza si accompagna sempre all’obbligo di parità di trattamento, al fine di garantire che siano evitate discriminazioni in ordine al collocamento sul mercato del lavoro. E del resto non si vede per quale ragione mai, nell’ambito di un sistema diretto ad assicurare l’efficienza dell’azione amministrativa e il rispetto del principio di legalità, lo straniero legalmente soggiornante non possa svolgere mansioni di tipo esecutivo (o che comunque non implicano l’esercizio di pubblici poteri, come tipicamente nel caso dell’insegnamento).