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Sirio 09 - 15 dicembre 2024
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Occupazione

Lavoro nero, ora è legge
la direttiva europea

Maggiore chiarezza nei rapporti d’impiego con i cittadini extraeuropei

dell’avvocato Vincenzo FERRANTE Unione Giuristi Cattolici Italiani

19 Novembre 2012

Sono passati quasi del tutto inosservati, forse perché soffocati dal clamore delle polemiche estive sull’andamento dello spread, due importanti provvedimenti legislativi che, riformando la disciplina del lavoro dei cittadini extracomunitari, sono potenzialmente in grado di determinare una riforma del mercato del lavoro ben più profonda di quella che si è preteso di realizzare attraverso la recente riforma “Fornero”.

Si è trattato, in entrambi i casi, di dare attuazione a direttive europee, peraltro scadute ormai da lungo tempo, che impongono maggiore chiarezza nei rapporti di lavoro con i cittadini extraeuropei.

In particolare, con il d. lgs. 28 giugno 2012, n. 108 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012), si è proceduto a trasporre nel nostro ordinamento la direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, mentre col d. lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (pubblicato il giorno successivo) si è data attuazione alla direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Entrambe le direttive sono indirizzate ad assicurare un più corretto approccio al controllo dei flussi migratori, per un verso facilitando l’entrata nei Paesi europei di quanti vi giungono dalle più sperdute aree del mondo per mettere a profitto le loro abilità tecniche e professionali, per un altro reprimendo la condotta di chi, sfruttando la situazione di incertezza in cui vive un lavoratore “clandestino”, finisce per realizzare ingenti profitti a danno degli imprenditori che invece rispettano le normative fiscali e previdenziali in materia di impiego.

La situazione, invero, ha raggiunto in passato livelli preoccupanti, come dimostra, a tacer d’altro, l’ostruzionismo che il nostro Governo oppose ai cittadini dei Paesi da poco entrati a far partedella Comunità europea quando, per esempio, limitò l’ingresso dei lavoratori polacchi, spingendo così i migliori di essi a trovare occupazione presso gli imprenditori tedeschi o francesi e facendo giungere, al termine del biennio di moratoria, solo quanti erano stati già espulsi dal ciclo produttivo di quei Paesi, perché evidentemente meno abili dei lavoratori nazionali.

Nello stesso senso si deve mettere in evidenza come la direttiva per la repressione del lavoro nero obblighi ora lo Stato italiano (art. 4, d. lgs. n. 109) a riferire in maniera dettagliata in ambito europeo in ordine al numero di ispezioni effettuate nei confronti di soggetti che occupano abitualmente (e notoriamente) cittadini extracomunitari (per esempio in settori, quali l’edilizia o l’agricoltura), imponendo così un confronto diretto con i più efficienti apparati amministrativi di altri Paesi europei.

Anche in questo caso, l’esperienza della normativa italiana era quanto mai deficitaria (ma la nuova norma pone rimedio solo in parte alle falle della precedente), posto che il testo unico delle leggi in materia di immigrazione puniva con la stessa sanzione sia il privato, che occupasse una “badante” pagandole un compenso allineato ai valori di mercato ma senza aver provveduto alle necessarie comunicazioni amministrative, sia l’imprenditore, che invece facesse ricorso al lavoro irregolare in maniera massiccia e nella piena consapevolezza della illegittimità della sua condotta.