La legge regionale 29 settembre 2003 n. 17 ha esteso il divieto all’impiego dell’amianto – già introdotto dalla L. 27 marzo 1992, n. 257 – anche alle ipotesi di “amianto in matrice compatta”. La recente legge regionale 31 luglio 2012 n. 14 ha integrato la L.R. 17/03 inserendo, tra l’altro, l’art. 8 bis che determina la pena pecuniaria a carico di colui che non provvede a comunicare la presenza di amianto negli edifici, negli impianti e nei luoghi di sua proprietà (art. 6 L.R. 17/2003).
Nel box a sinistra il testo del comunicato e la normantiva di riferimento.