La scadenza dell’obbligo di dotarsi di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per tutti gli impianti termici centralizzati a servizio di più unità immobiliari è da ottemperare entro il 31 dicembre 2016, così come previsto dal d.lgs. 102/2014 art. 9 che recepisce la direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 3965 del 31 luglio 2016.
Con Decreto del dirigente dell’unità operativa energia e reti tecnologiche – D.d.u.o. 23 dicembre 2015 n. 11785 – sono state approvate le disposizioni per l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici in attuazione delle delibere di giunta regionale n. 3965 del 32.0702016 e n. 4427 del 30.11.2015. Questo provvedimento ha riconfermato quanto era già previsto nel decreto n. 5027 dell’11.06.2014 circa la non applicabilità dell’obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione in alcuni casi: “Gli edifici costituiti da un’unica o da più unità immobiliari, gestiti da un unico soggetto utilizzatore, a qualsiasi titolo, serviti da un unico impianto centralizzato sono esentati dagli obblighi di contabilizzazione del calore. Tale esenzione resta in essere finché sussiste lo stato di fatto e di diritto sopra specificato”.
Ciò significa che le parrocchie titolari del diritto di proprietà sugli immobili utilizzati come “centri pastorali” non dovrebbero essere tenute ad installare detti sistemi.
Qualora, invece, in dette strutture sussistessero anche delle abitazioni utilizzate dai sacerdoti (diversi dal parroco) o da altri soggetti (per es. religiose, sacristi), pare permanere l’obbligo di provvedere alla installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione.