{"id":288,"date":"2017-09-15T14:52:35","date_gmt":"2015-09-03T08:35:00","guid":{"rendered":"http:\/\/production-cdm.glauco.it\/ufficiodiocesanoperlaccoglienzadeifedeliseparati\/senza-categoria\/presentazione-288.html\/"},"modified":"2017-09-15T14:52:35","modified_gmt":"2017-09-15T12:52:35","slug":"presentazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.chiesadimilano.it\/ufficiodiocesanoperlaccoglienzadeifedeliseparati\/news\/presentazione-288.html\/","title":{"rendered":"Presentazione"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019Ufficio diocesano per l\u2019Accoglienza dei Fedeli Separati <a title=\"\" href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a> \u00e8 un organismo di Curia (Statuto della Curia Arcivescovile di Milano, I Parte, n. 2.1), costituito come espressione della cura del Vescovo diocesano verso i fedeli che incorrono nell\u2019esperienza della separazione coniugale.<\/p>\n<p>L\u2019Ufficio trova il proprio riferimento nel Vicario episcopale per la Cultura, la Carit\u00e0, la Missione e l\u2019Azione sociale ed opera in una fattiva collaborazione con il Servizio per la Famiglia (cui fanno riferimento i Consultori familiari cattolici) e con il Tribunale ecclesiastico regionale lombardo.<\/p>\n<p>L\u2019Ufficio \u00e8 affidato alla conduzione di un Responsabile (<em>Statuto della Curia Arcivescovile di Milano<\/em>, I Parte, n. 2.4), assistito da altri Consulenti, con l\u2019eventuale aiuto di personale di segreteria. Sia il Responsabile che i Consulenti devono disporre di un\u2019adeguata competenza nell\u2019ambito del diritto canonico, unita a una viva sensibilit\u00e0 pastorale e sono tenuti a prestare il giuramento <em>de fideliter munere adimplendo et de secreto servando<\/em>. L\u2019Ufficio avr\u00e0 cura di individuare una serie di Esperti esterni (scelti in primo luogo tra i collaboratori dei Consultori familiari cattolici e del Tribunale ecclesiastico regionale lombardo), competenti in riferimento al matrimonio e alla famiglia sotto il punto di vista di una o pi\u00f9 discipline specifiche: teologica, giuridico civile, morale, psicologica e pastorale.<\/p>\n<p>Scopo dell\u2019Ufficio \u00e8 quello di offrire un primo orientamento di carattere pastorale e canonico a tutti i fedeli cattolici che sono separati (semplicemente di fatto o anche legalmente) o che sono giunti alla scelta di separarsi, sebbene non l\u2019abbiano ancora attuata. L\u2019Ufficio estende la sua disponibilit\u00e0 all\u2019ascolto anche ai non cattolici (battezzati e non) coniugati con fedeli cattolici.<\/p>\n<p>L\u2019ascolto delle coppie che interpellano l\u2019Ufficio (o del solo coniuge che si presenta) \u00e8 volto a un\u2019attenta analisi delle singole situazioni e pu\u00f2 estendersi sino al coinvolgimento di altri soggetti, utili per chiarire la situazione; quando risulter\u00e0 opportuno gli incontri con i Consulenti potranno essere debitamente verbalizzati. Lo scopo dell\u2019analisi \u00e8 quello di aiutare i fedeli a una migliore comprensione della loro situazione sotto il profilo morale e canonico e da questa prima valutazione potranno emergere opportuni consigli sugli eventuali passi ulteriori da compiere. In particolare, l\u2019Ufficio potr\u00e0 svolgere principalmente una delle seguenti attivit\u00e0 di supporto:<\/p>\n<p>1) tentare una riconciliazione (solo se si intravvede almeno la possibilit\u00e0 di un buon esito di un simile tentativo), rinviando la coppia separata o in procinto di separarsi a uno dei Consultori familiari cattolici presenti in diocesi e, se del caso, proponendo la convalidazione di un matrimonio originariamente nullo o presunto tale, illustrandone le modalit\u00e0 di attuazione (la competenza dell\u2019atto canonico richiesto per la convalida resta di pertinenza del Servizio per la disciplina dei Sacramenti);<\/p>\n<p>2) aiutare i fedeli nel comprendere quali sono le situazioni in cui la separazione coniugale con permanenza del vincolo (anche se comportasse civilmente di giungere sino al divorzio: <em>Catechismo della Chiesa Cattolica<\/em>, n. 2383) \u00e8 da considerarsi coerente all\u2019insegnamento della Chiesa (cann. 1151-1155), offrendo gli idonei suggerimenti per affrontare e sostenere cristianamente questa condizione (anche favorendo il contatto con i soggetti presenti in diocesi che possono essere di supporto ai fedeli separati: associazioni, centri pastorali, gli stessi Consultori): quando risulter\u00e0 opportuno i fedeli possono essere invitati a chiedere il riconoscimento canonico formale della loro condizione di separazione, mediante decreto canonico dell\u2019Ordinario <a title=\"\" href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\">[2]<\/a>;<\/p>\n<p>3) accompagnare i fedeli verso l\u2019introduzione della domanda per lo scioglimento del vincolo, per inconsumazione o per <em>favor fidei<\/em>, sostenendoli nella redazione di tutto quanto \u00e8 richiesto per avviare le procedure stabilite (il fedele potr\u00e0 poi affrontare da solo i procedimenti che, nel caso della diocesi di Milano, riguardano il Tribunale ecclesiastico regionale lombardo o, nel caso di scioglimento del matrimonio per privilegio paolino, il Servizio per la disciplina dei sacramenti);<\/p>\n<p>4) rendere consapevoli i fedeli della possibilit\u00e0 di introdurre la domanda per la verifica di nullit\u00e0, illustrando loro il senso del procedimento canonico previsto, consigliandoli circa il modo con cui procedere (cf <em>Dignitas connubii<\/em>, n. 113, \u00a7 1) e supportandoli nell\u2019introduzione della richiesta di verifica di nullit\u00e0: definizione del\/i capo\/i di nullit\u00e0; aiuto all\u2019acquisizione ordinata degli elementi di sostegno della domanda (acquisizione di documenti, verifica della disponibilit\u00e0 di testimoni, acquisizione di atti eventualmente emersi nella stessa fase di ascolto); individuazione della sede competente cui rivolgersi (can. 1673); delineazione dei contenuti del libello introduttorio (il fedele potr\u00e0 poi chiedere di stare in giudizio da solo, di ricorrere a un patrono stabile o a un avvocato iscritto all\u2019albo della sede competente).<\/p>\n<p>L\u2019Ufficio potr\u00e0 promuovere, in collaborazione con le istituzioni accademiche e con i patroni stabili del Tribunale, specifiche attivit\u00e0 formative nell\u2019ambito della consulenza canonica matrimoniale, sia per il proprio personale che per il personale dei Consultori familiari cattolici o per altri operatori pastorali.<\/p>\n<p>Per la realizzazione dei suoi compiti l\u2019Ufficio si rapporta ordinariamente con i patroni stabili del Tribunale ecclesiastico (con cui dovr\u00e0 esserci un costante interscambio) e con la rete dei Consultori familiari cattolici (sia accogliendo quanti fossero inviati dai Consultori, sia rinviando ai Consultori i fedeli che abbisognassero di un accompagnamento da parte di tali realt\u00e0).<\/p>\n<p>L\u2019Ufficio cercher\u00e0 progressivamente di organizzarsi per attuare, nei limiti del possibile, l\u2019indicazione della cost. 423, \u00a7 3-4 del Sinodo diocesano 47\u00b0, in cui si prevede che \u00abin ogni zona pastorale si predisponga [anche] un qualificato servizio di consulenza per verificare la possibilit\u00e0 di avvio di una eventuale causa di nullit\u00e0 matrimoniale\u00bb. Per il momento il servizio di consulenza reso dall\u2019Ufficio si svolge, oltre che nella sede di Milano, in altre due sedi, a Lecco e a Varese.<\/p>\n<p>Il servizio dell\u2019Ufficio \u00e8 gratuito per tutti i fedeli e la disponibilit\u00e0 di risorse economiche per la sua attivit\u00e0 dovr\u00e0 essere verificata di anno in anno, nell\u2019ambito del bilancio preventivo della Curia (Statuto della Curia Arcivescovile di Milano, I Parte, n. 6.3).<\/p>\n<p>____________<\/p>\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> L\u2019Ufficio \u00e8 costituito<em> ad experimentum<\/em> con durata triennale con decreto arcivescovile del 6 maggio 2015 (prot. gen. n. 1281\/15), decorrente dal 8 settembre 2015, a far data dal prossimo 8 settembre 2018 si disporr\u00e0 quindi in ordine al futuro di tale organismo.<\/p>\n<p><a title=\"\" href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> In Italia il <em>Decreto generale sul matrimonio canonico<\/em> della CEI (5 novembre 1990) riconosce la competenza in materia di separazione dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria civile, il che tuttavia non esclude la legittimit\u00e0 del ricorso al decreto canonico quando si tratti di un matrimonio solo canonico o quando sussistano \u00abragioni di coscienza\u00bb (n. 55).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019Ufficio diocesano per l\u2019Accoglienza dei Fedeli Separati [1] \u00e8 un organismo di Curia (Statuto della Curia Arcivescovile di Milano, I Parte, n. 2.1), costituito come espressione della cura del Vescovo diocesano verso i fedeli che incorrono nell\u2019esperienza della separazione coniugale. 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