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Ace

Obbligo di dotarsi dell’Attestazione di Certificazione Energetica (ACE)

6 Aprile 2011

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 25, comma 4 ter, Legge Regionale 24/2006 della Regione Lombardia, a decorrere dal 1° luglio 2010, nel caso di contratti di locazione, locazione finanziaria e affitto d’azienda comprensivo di immobili, il proprietario ha l’obbligo di consegnare al conduttore/affittuario, in copia dichiarata conforme all’originale, l’Attestato di Certificazione Energetica – ACE (cf. anche DGR VIII/8745 Regione Lombardia pubblicata in data 15 gennaio 2009).
In caso di inadempimento è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di € 2.500 ad un massimo di € 10.000.
L’obbligo sussiste sia per i contratti nuovi, perfezionati a partire dalla data del 1° luglio 2010, sia per i contratti rinnovati, cioè quelli per i quali è previsto un rinnovo espresso o tacito successivamente alla data testé indicata.
Sono esonerati dagli obblighi di certificazione le unità immobiliari prive dell’impianto di riscaldamento ed in particolare quelle aventi le seguenti destinazioni d’uso:
a)
box e autorimesse anche multipiano;
b)
cantine e locali adibiti a deposito;
c)
strutture temporanee autorizzate per non più di sei mesi.
L’obbligo non si applica altresì agli edifici dichiarati inagibili, nonché a quelli di edilizia residenziale pubblica esistenti, concessi in locazione abitativa.
L’ACE è il documento sintetico che consente di valutare l’efficienza energetica dell’immobile e di avere una percezione di quelli che possono essere i costi di gestione connessi al riscaldamento-raffrescamento dell’edificio.
L’ACE deve essere:

redatto e asseverato da un soggetto certificatore (si veda, a tal proposito, l’elenco dei certificatori abilitati nel sito CENED della Regione Lombardia www.cened.it),

registrato nel Catasto Energetico e timbrato per accettazione dal Comune di competenza.
L’ACE ha una idoneità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico. L’idoneità dell’attestato decade prima del periodo sopra indicato per le sole unità immobiliari che, a seguito di interventi, modifichino la loro prestazione energetica; decade altresì per le sole unità immobiliari che dovessero mutare la destinazione d’uso.