Share

Diritti inviolabili

L’embrione come soggetto giuridico

La legge tutela il concepito a pieno titolo al pari dei genitori

di Gian Marco ZANARDI Avvocato, componente del Consiglio Direttivo dell’Unione Giuristi Cattolici di Milano

13 Febbraio 2013

In tema di tutela giuridica dell’embrione, credo innanzitutto vadano considerati due aspetti: in primo luogo l’essere umano, comunque inteso, rappresenta il riferimento di ogni ordinamento giuridico nazionale o internazionale; come tale egli discrimina due tipi di tutela a seconda che l’oggetto di tutela rilevi di per sé o sia in funzione di altro che rileva di per sé.

Ora, ciò che rileva di per sé è il riferimento stesso, l’essere umano appunto; solo l’uomo è infatti titolare di diritti e di doveri mentre non lo è, ad esempio, l’animale; se infatti quest’ultimo trova tutela (come nel caso della recente normativa che ha introdotto in Italia il reato di maltrattamento di animali), lo si deve al fatto che l’animale costituisce un’utilità per l’uomo e non solo sotto il profilo materiale; ripugna infatti alla coscienza sociale il suo maltrattamento. Ciò trova conferma in ambito civilistico ove, se io ho un cane cui qualcuno ha inflitto gravi lesioni, titolare del diritto al risarcimento sono io e non il cane.

In secondo luogo occorre constatare che l’embrione è oggetto di tutela sia a livello nazionale sia a livello sovranazionale. Posto questo, si tratta ora di vedere quale tipo di tutela venga accordata all’embrione.

Per quanto concerne l’ordinamento italiano, la formulazione dell’articolo 1 del Codice Civile in tema di capacità giuridica, declinata nell’articolo 784 del Codice Civile (capacità a ricevere donazioni) e nell’articolo 462 del Codice Civile (capacità a ricevere per successione ereditaria), presenta di per sé, sotto questo profilo, caratteri di ambiguità e va letta alla luce dell’articolo 1 della Legge 19 febbraio 2004 numero 40 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 45 del 24 febbraio 2004) che considera il concepito soggetto giuridico a pieno titolo al pari dei genitori.

Quest’ultima norma (per il principio di efficacia delle leggi nel tempo) sembra abolire ogni distinzione e differenza di trattamento tra nati e concepiti. Se così è, l’embrione, dopo tante incertezze, è ora riconosciuto soggetto di diritti proprio in quanto portatore di quella dignità che solo l’essere umano può vantare. Ne è una conferma l’elenco di illeciti amministrativi e penali introdotti dalla stessa Legge numero 40/’04 come il reato di commercializzazione di embrioni.

In quanto tale, l’embrione è titolare di diritti inviolabili secondo il riconoscimento dell’articolo 2 della Costituzione nonché della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 1950) cui si conforma il Trattato sull’Unione Europea ai sensi dell’articolo F paragrafo 2 del Trattato stesso.

Del resto, l’articolo 5 numero 1 della Direttiva 98/44/CE in tema di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche statuisce che il corpo umano nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, non possono costituire invenzioni brevettabili; ciò in quanto l’uomo non può essere oggetto di commercio o utilizzazioni industriali.

Significativa in proposito è la sentenza del 18 ottobre 2011 della Grande Sezione della Corte di Giustizia: essa precisa al punto 33 che l’articolo 6 della Direttiva «indica come contrari all’ordine pubblico o al buon costume, e per tale ragione esclusi dalla brevettabilità, …. le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali». Precisa altresì al punto 34 che «il legislatore dell’Unione ha inteso escludere qualsiasi possibilità di ottenere un brevetto quando il rispetto dovuto alla dignità umana può esserne pregiudicato. Da ciò risulta che la nozione di “embrione umano” ai sensi dell’articolo 6 numero 2 lettera C della direttiva deve essere intesa in senso ampio».

Ancora, al punto 49, afferma che «un’invenzione deve essere esclusa dalla brevettabilità … ove l’attuazione dell’invenzione richieda la distruzione di embrioni umani», ciò che si verifica, ad esempio, quando viene prelevata una cellula staminale dall’embrione umano nello stadio di blastocisti (punto 48).

Quanto emerge dal sistema delle fonti giuridiche sembra pertanto poco concedere alle derive del relativismo giuridico in nome del pieno riconoscimento della dignità di cui l’embrione è latore come essere umano.