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Giustizia

Il principio di proporzionalità, garanzia di democrazia

Un richiamo al Beccaria dopo il recente inasprimento delle pene alle Ong

di Gianfranco GARANCINI

22 Luglio 2019

Cesare Beccaria, funzionario milanese dell’amministrazione austriaca, marchese con palazzo avito in via Brera, autore dei poco rinomati Elementi di economia pubblica (che però Franco Venturi definisce “di eccezionale intelligenza e lucidità”), fu l’autore (1764) d’un trattato che – grazie anche alla pubblicità che gli fecero i vari Voltaire, Djderot, perfino Caterina II di Russia – divenne famosissimo in tutta Europa: Dei delitti e delle pene. In esso trattò – con il piglio illuministico che gli veniva dall’assidua frequentazione con i fratelli Verri – dei fondamenti del diritto di punire, delle modalità di decidere e infliggere le pene, costruendo – in fondo era la sua specialità – una sorta di “economia della politica penale” i cui principi espresse con chiarezza e pacatezza. E questo fu, forse, il motivo principale del suo successo: alcune delle sue affermazioni sono rimaste nella storia del pensiero, e valgono tutta la fama di cui ancora oggi, immutata, gode. Anzi: nei tempestosi frangenti d’oggi il suo pensiero merita qualche richiamo. E ne rintracceremo la grande attualità.

Scrisse: “Perché una pena ottenga il suo effetto basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male deve essere calcolata l’infallibilità della pena e la perdita del bene che il delitto produrrebbe. Tutto il di più è dunque superfluo e perciò tirannico” (§ XXVII, edizione Einaudi tascabili, pagina 60). Chiuse il suo trattatello così: “perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a’ delitti, dettata dalle leggi” (§ XLVII, pagina 104): in questo, che egli chiamò “teorema generale”, ci sono due principi (almeno) che oggi vanno ripetuti e ricordati a legislatori e governanti: il principio di legalità (non si possono inventare lì per lì delle norme per colpire i nemici – o pretesi tali – del momento: articolo 25, secondo comma, della Costituzione) e il principio di proporzionalità. Il principio di legalità ha antenati illustri: nulla poena sine lege, nessuna pena senza che, prima, sia stata prevista da una legge, risale a un detto di Ulpiano (giurista romano – ma nato a Tiro, in Libano – morto nel 228 dopo Cristo), trasmesso fino a noi grazie al Digesto di Giustiniano (50.16.131.1), e ripetuto nei secoli tutte le volte che ci si fosse voluti richiamare al diritto e non all’arbitrio. Il principio di proporzionalità – affermato così limpidamente e “semplicemente” dal nostro Beccaria (“dunque vi deve essere una proporzione fra i delitti e le pene”: § VI, pagina 19) – ha attraversato come pegno di ragionevolezza e giustizia tutta l’epoca moderna e contemporanea, dopo che spiriti liberi come il Nostro erano venuti smontando, in nome della ragione e dell’umanità, gli eccessi, talvolta le mostruosità che si erano troppo spesso compiute in nome del potere (scrive ancora Cesare Beccaria, § XXVII, pagina 60: “I paesi e i tempi dei più atroci supplicii furono sempre quelli delle più sanguinose ed inumane azioni, poiché il medesimo spirito di ferocia che guidava la mano del legislatore, reggeva quella del parricida e del sicario”). Oggi il principio di proporzionalità tra le pene e i delitti campeggia – come altrove – nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nell’articolo 49, insieme con il principio di legalità (primo comma): al terzo comma è scolpito che “le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato” (è legge dello stato italiano, 2 agosto 2008, numero 130).

La Corte costituzionale italiana – pur con la prudenza che le è propria – ha sempre sottolineato il valore costituzionale e il peso fondativo del principio di proporzionalità fra pene e delitti: ricordiamo qui, fra le tante, la sentenza numero 236 del 10 novembre 2016, punto 4.2 (relatore Nicolò Zanon) secondo la quale “è costante, nella giurisprudenza costituzionale, la considerazione secondo cui l’articolo 3 della Costituzione esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali. E la tutela del principio di proporzionalità, nel campo del diritto penale… esige un’articolazione legale del sistema sanzionatorio che renda possibile l’adeguamento della pena alle effettive responsabilità personali, svolgendo una funzione di giustizia, e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statale, in armonia con il «volto costituzionale» del sistema penale (sentenza numero 50 del 1980)”.

Il punto – e sembra di rileggere le cose scritte dal Beccaria – è cogliere l’ingiustizia della sproporzione tra severità della pena minacciata (comminata) dalla legge e l’effettiva gravità del disvalore della condotta che si vuol punire. E allora – ci ricordava ancora pochi mesi fa la sentenza 8 marzo 2019, numero 40, punto 4.2 (relatore Marta Cartabia) – ben può intervenire anche la Corte costituzionale, in nome di quei principi, e a tutela dei fondamenti dell’ordinamento: richiamando la sentenza numero 233 del 2018 (relatore Augusto Barbera), quella pronuncia ha affermato che non ci sono ostacoli all’intervento di giustizia della Corte costituzionale “quando le scelte sanzionatorie adottate dal legislatore si siano rivelate manifestamente arbitrarie o irragionevoli”, specialmente quando “la questione in esame attiene a diritti fondamentali, che non tollerano ulteriori compromissioni” (si può vedere, ancora più recente, la sentenza 10 maggio 2019, numero 112 [relatore Francesco Viganò]).

Insomma: il principio di proporzionalità tra pena comminata e delitto commesso (insieme con l’ancora più importante principio di legalità e certezza del diritto) costituisce una delle travi su cui si regge la costruzione dell’ordinamento (penale, nel caso nostro ma, più generalmente, pubblico).

E allora: negli ultimi tempi non tanto il legislatore, quanto il governo con decreti-legge, poi sottoposti all’approvazione (prevedibile) del Parlamento, ha progressivamente – e assai rapidamente – aumentato le pene previste per quelle Organizzazioni non governative (Ong) che si sono dedicate al recupero di naufraghi (sia profughi sia, come si dice, “migranti economici”) dispersi nel sud del Mediterraneo (che, d’altronde, è un obbligo di diritto naturale delle genti). Era stata prevista (decreto legge numero 53 del 2019) la confisca della imbarcazione (il “bene utilizzato”); era stata prevista l’incriminazione, in vista di robuste pene detentive, dei responsabili, prima di tutti il comandante della nave; era stata prevista una sanzione economica di per sé significativa (50.000 euro, nel massimo): il tutto (cumulato) a fronte di un reato consistente nell’introduzione nel territorio nazionale di soggetti raccolti naufraghi in acque, solitamente, internazionali.

Andranno all’esame del Parlamento 547 proposte di modifica – solo qualche settimana dopo – del decreto legge numero 53, volte all’ulteriore inasprimento delle pene: confisca immediata dell’imbarcazione, arresto in flagrante del comandante, multe fino a un milione di euro. E questo per una condotta il cui “disvalore”, come si dice, non impatta tanto con danni materiali particolarmente gravi (anzi: il Paese ha bisogno di mano d’opera anche per fare lavori che gli italiani non vogliono più fare…), con violazione di norme dell’ordinamento particolarmente sensibili e fondative (anzi: il rischio è di disattendere alcuni principi costituzionali di grande valore, come il diritto all’asilo); o con illeciti penali particolarmente efferati, quanto con posizioni ideologiche e con forme e disegni politici francamente strumentali ad altri scopi, che poco hanno a che fare con la difesa della patria.

Sono prodotti normativi che appaiono sproporzionati, non urgenti (sottraendo così tempo prezioso alla soluzione di problemi ben più decisivi per il Paese), non necessari.

Ammoniva il pacato Cesare Beccaria (§II, pagina 12) che “ogni atto di autorità di uomo a uomo che non derivi dall’assoluta necessità è tirannico”. Duecentoventicinque anni fa.

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