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Fecondazione assistita

Legge 40: dopo la sentenza,
alcuni spunti di riflessione

La decisione della Consulta toglie il divieto alla procreazione eterologa: in attesa delle motivazioni, alcuni elementi utili per una nuova impostazione del dibattito pubblico

di Stefano CUCCHETTI*

11 Aprile 2014

Mercoledì 9 aprile la Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta sulla legge 40/2004 riguardante le «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita(PMA)» abrogando il divieto assoluto di procreazione eterologa contenuto nell’art.4§3 (e negli articoli che a esso rimandano). Subito sui giornali e negli organi di comunicazione si è riaperto il dibattito. Proviamo a mettere in ordine alcuni punti utili alla riflessione di tutti.

1. La vicenda giuridica che ha condotto a questa sentenza è complessa: muove da tre ordinanze di remissione alla Corte sollevate dai Tribunali di Firenze, Catania e Milano. Nel maggio 2012, l’organo supremo della magistratura aveva rinviato ai tre tribunali la questione riferendosi alla sentenza emessa il 03/11/2011 dalla Grande Camera della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo. In essa si affermava l’assenza di contrario tra la dignità umana e il divieto, da parte della legislazione di un Paese, nei confronti di specifiche pratiche di Pma. Ora, a fronte di una nuova richiesta, la Corte ha riconosciuto come incostituzionale il divieto in questione. La legge 40/2004 aveva già subito un intervento abrogativo della Corte Costituzionale (sentenza 151/2009), riguardante la parte che obbligava a un unico impianto, vietando ogni forma di selezione embrionale e di crioconservazione.

2. La procreazione eterologa riguarda la possibilità di avere un figlio attraverso la donazione di gameti da parte di soggetti esterni alla coppia richiedente. Ciò rappresenta una scissione del legame genitoriale, che attribuisce a soggetti differenti rispettivamente il ruolo di genitori sociali (coloro che desiderano e crescono il bambino) e genitori biologici (coloro che forniscono – almeno in parte – il patrimonio genetico del bambino).

3. L’abrogazione del «divieto di eterologia» non corrisponde immediatamente a una diffusione della sua pratica. Affinché una simile pratica medica possa essere realizzata è necessario che vengano istituite procedure e linee guida. Per di più il Ministro della Salute si è già espresso affermando l’insufficienza di semplici atti amministrativi e richiamando il Parlamento a una nuova azione legislativa. Il tempo che tutto ciò impiegherà ad attuarsi non può essere prevedibile.

4. Prima di entrare a formulare valutazioni in merito al contenuto della sentenza è bene attendere le motivazioni che sorreggono la decisione e che verranno pubblicate nei prossimi giorni.

5. Già da ora, pero, mi sembra che si possano trarre alcune indicazioni utili alla riflessione. Anzitutto, alla luce di questa nuova sentenza è fondamentale mettere seriamente a tema – sottraendolo al gioco delle posizioni ideali o ideologiche – il rapporto tra contenuti morali e ordine giuridico. Circa questo, il magistero della Chiesa Cattolica ha posto alcuni paletti: anzitutto la non sovrapponibilità dei due ordini riconoscendo la finalità propria della «legge civile [di] assicurare il bene comune»; secondariamente, il limite della legge che «deve talvolta tollerare in vista dell’ordine pubblico ciò che non può proibire senza che ne derivi un danno più grave»; infine, esiste una «morale minima» a cui necessariamente la legge deve riferirsi nella sua intenzione di custodire il bene comune. A questo livello appartiene la difesa della vita nascente e dell’istituzione familiare. Come si articolino queste coordinate in una concreta geografia del rapporto tra legge e bene morale in uno stato democratico è tema urgente. I modelli tradizionali formulati dalla riflessione moderna e liberale appaiono insoddisfacenti di fronte alle questioni sollevate dalle nuove tecnologie mediche. Il tentativo di costruire nuove formulazioni è compito che spetta a tutte le componenti culturali del Paese.

6. Altro punto di riflessione riguarda la capacità di generare consenso attorno ad alcuni valori e a eventuali formulazioni legislative. La vicenda travagliata della legge 40 mostra come non sia sufficiente l’affermazione dei valori. Da essa debba discendere un vero servizio pedagogico alla società, capace di farsi carico del contesto plurale e della costruzione di punti virtuosi di consenso.

7. Questi chiarimenti e spunti si offrono al dibattito che nei prossimi tempi nuovamente si svilupperà e diventano auspici per un nuovo ministero di servizio – sociale e politico – di ogni cristiano al nostro Paese.

 

* Dottore in teologia morale
Docente di Etica Sociale presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano
Docente di Etica Sociale e di Bioetica presso il Seminario Arcivescovile di Milano