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Ora di religione, dignità confermata

La sentenza del Consiglio di Stato

di Stefano SPINELLI Giurista Redazione

14 Maggio 2010

Una sentenza cristallina del Consiglio di Stato ridà dignità all’insegnante di religione cattolica della scuola pubblica, recentemente declassato a “quasi” insegnante, privato della possibilità di partecipare “a pieno titolo” agli scrutini scolastici e di attribuire crediti formativi agli studenti “avvalentisi”. La decisione del Tar Lazio dell’agosto dell’anno scorso è stata ora annullata dai giudici di Palazzo Spada.
Sembra così interrompersi – con l’autorevolezza dell’Autorità che ha deciso la questione – quel trend che portava a ritenere la religione cattolica non un insegnamento vero e proprio. Essendo facoltativo, esso non doveva determinare disparità di trattamento nei confronti degli studenti non avvalentisi con l’attribuzione di punteggi di sorta, né poteva essere oggetto di valutazione sul piano del profitto scolastico, avendo un rilievo puramente «morale ed etico» e, come tale, abbracciando «l’intimo profondo della persona che vi aderisce». Alla fine, vi era l’impressione che il povero insegnante di religione dovesse quasi scusarsi per la sua presenza in classe e dovesse sì insegnare, ma non troppo e non si sa bene cosa, per non “alterare” le coscienze di nessuno e per non ledere le altre religiosità interiori (o scelte di non religiosità).
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2749 del 7 maggio 2010 restituisce pieno diritto di esistenza a detto insegnamento, presente nel panorama scolastico italiano grazie all’art. 9, comma 2, della L. 121/1985, che apporta modifiche al Concordato lateranense e che afferma espressamente che «continua a essere assicurato l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica», per il suo valore storico-culturale, così come «impartito in conformità alla dottrina della Chiesa». Le sentenze della Corte Costituzionale hanno più volte confermato la legittimità dell’ora di religione (specie con la pronuncia 203 del 1989 e 13 del 1991).
Il relativo insegnamento è facoltativo nel senso che soltanto l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo. Una volta verificatasi tale condizione, esso è un insegnamento scolastico a tutti gli effetti, soggetto a tutte le regole sue proprie, sia didattiche sia valutative, senza alcuna limitazione, che sarebbe – questa sì – discriminante rispetto agli studenti avvalentisi.
In sostanza, se è legittima la presenza dell’insegnante di religione cattolica nella scuola pubblica, allora la sua attività educativa e valutativa deve essere quella di tutti gli altri insegnanti. Un insegnante “intero”, non dimezzato. Altrimenti è un’altra cosa. Queste sono le valutazioni ribadite dal Consiglio di Stato, il quale muove sulla base di tre step chiarissimi.
Il primo. Dalle norme concordatarie nasce “l’obbligo scolastico” di seguire l’insegnamento della religione, una volta scelto, ed «è allora ragionevole che il titolare di quell’insegnamento (a quel punto divenuto obbligatorio) possa partecipare alla valutazione sull’adempimento dell’obbligo scolastico».
Il secondo. Non esiste alcun condizionamento dei non avvalentisi. «Una scelta (di non seguire l’insegnamento) legata a valori così profondi non può essere condizionata da valutazioni di stampo più marcatamente utilitaristico, legate al fatto che optando per l’insegnamento della religione si potrebbe avere un vantaggio (peraltro eventuale e di minima portata) in termini di valutazione di rendimento scolastico».
Il terzo. Non vi è neanche alcuna discriminazione a carico dei non avvalentisi. Essi hanno infatti le stesse possibilità di raggiungere il massimo punteggio in sede di attribuzione del credito scolastico (che risente, in primo luogo, della media dei voti riportati dallo studente, e poi della condotta e delle attività svolte dallo studente nel corso dell’anno), senza essere in alcun modo pregiudicati in conseguenza della scelta fatta nell’esercizio della libertà religiosa. Inoltre, il presunto vantaggio di chi segue l’ora di religione «è del tutto eventuale», anche perché il giudizio dell’insegnante di religione potrebbe anche essere negativo.
In altri termini, «la libertà religiosa dei non avvalentisi non può arrivare a neutralizzare la scelta di chi, nell’esercizio della stessa libertà religiosa, ha scelto di seguire quell’insegnamento e che, dunque, ha il diritto-dovere di frequentarlo e di essere valutato per l’interesse e il profitto dimostrato».
Diversamente, si produrrebbe una “discriminazione a rovescio”. Soprattutto, si ritiene che il Consiglio di Stato abbia ribadito che la religione è un insegnamento che si può scegliere di studiare a scuola, anche per comprendere tutto quanto di materiale, arte, cultura, opere, attività, ci ha lasciato la fede cattolica. Forse che i Promessi Sposi sarebbero pensabili costretti nella sola sfera della coscienza del Manzoni? E la basilica di San Pietro? E la Pietà di Michelangelo? Una sentenza cristallina del Consiglio di Stato ridà dignità all’insegnante di religione cattolica della scuola pubblica, recentemente declassato a “quasi” insegnante, privato della possibilità di partecipare “a pieno titolo” agli scrutini scolastici e di attribuire crediti formativi agli studenti “avvalentisi”. La decisione del Tar Lazio dell’agosto dell’anno scorso è stata ora annullata dai giudici di Palazzo Spada.Sembra così interrompersi – con l’autorevolezza dell’Autorità che ha deciso la questione – quel trend che portava a ritenere la religione cattolica non un insegnamento vero e proprio. Essendo facoltativo, esso non doveva determinare disparità di trattamento nei confronti degli studenti non avvalentisi con l’attribuzione di punteggi di sorta, né poteva essere oggetto di valutazione sul piano del profitto scolastico, avendo un rilievo puramente «morale ed etico» e, come tale, abbracciando «l’intimo profondo della persona che vi aderisce». Alla fine, vi era l’impressione che il povero insegnante di religione dovesse quasi scusarsi per la sua presenza in classe e dovesse sì insegnare, ma non troppo e non si sa bene cosa, per non “alterare” le coscienze di nessuno e per non ledere le altre religiosità interiori (o scelte di non religiosità).Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2749 del 7 maggio 2010 restituisce pieno diritto di esistenza a detto insegnamento, presente nel panorama scolastico italiano grazie all’art. 9, comma 2, della L. 121/1985, che apporta modifiche al Concordato lateranense e che afferma espressamente che «continua a essere assicurato l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica», per il suo valore storico-culturale, così come «impartito in conformità alla dottrina della Chiesa». Le sentenze della Corte Costituzionale hanno più volte confermato la legittimità dell’ora di religione (specie con la pronuncia 203 del 1989 e 13 del 1991).Il relativo insegnamento è facoltativo nel senso che soltanto l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo. Una volta verificatasi tale condizione, esso è un insegnamento scolastico a tutti gli effetti, soggetto a tutte le regole sue proprie, sia didattiche sia valutative, senza alcuna limitazione, che sarebbe – questa sì – discriminante rispetto agli studenti avvalentisi.In sostanza, se è legittima la presenza dell’insegnante di religione cattolica nella scuola pubblica, allora la sua attività educativa e valutativa deve essere quella di tutti gli altri insegnanti. Un insegnante “intero”, non dimezzato. Altrimenti è un’altra cosa. Queste sono le valutazioni ribadite dal Consiglio di Stato, il quale muove sulla base di tre step chiarissimi.Il primo. Dalle norme concordatarie nasce “l’obbligo scolastico” di seguire l’insegnamento della religione, una volta scelto, ed «è allora ragionevole che il titolare di quell’insegnamento (a quel punto divenuto obbligatorio) possa partecipare alla valutazione sull’adempimento dell’obbligo scolastico».Il secondo. Non esiste alcun condizionamento dei non avvalentisi. «Una scelta (di non seguire l’insegnamento) legata a valori così profondi non può essere condizionata da valutazioni di stampo più marcatamente utilitaristico, legate al fatto che optando per l’insegnamento della religione si potrebbe avere un vantaggio (peraltro eventuale e di minima portata) in termini di valutazione di rendimento scolastico».Il terzo. Non vi è neanche alcuna discriminazione a carico dei non avvalentisi. Essi hanno infatti le stesse possibilità di raggiungere il massimo punteggio in sede di attribuzione del credito scolastico (che risente, in primo luogo, della media dei voti riportati dallo studente, e poi della condotta e delle attività svolte dallo studente nel corso dell’anno), senza essere in alcun modo pregiudicati in conseguenza della scelta fatta nell’esercizio della libertà religiosa. Inoltre, il presunto vantaggio di chi segue l’ora di religione «è del tutto eventuale», anche perché il giudizio dell’insegnante di religione potrebbe anche essere negativo.In altri termini, «la libertà religiosa dei non avvalentisi non può arrivare a neutralizzare la scelta di chi, nell’esercizio della stessa libertà religiosa, ha scelto di seguire quell’insegnamento e che, dunque, ha il diritto-dovere di frequentarlo e di essere valutato per l’interesse e il profitto dimostrato».Diversamente, si produrrebbe una “discriminazione a rovescio”. Soprattutto, si ritiene che il Consiglio di Stato abbia ribadito che la religione è un insegnamento che si può scegliere di studiare a scuola, anche per comprendere tutto quanto di materiale, arte, cultura, opere, attività, ci ha lasciato la fede cattolica. Forse che i Promessi Sposi sarebbero pensabili costretti nella sola sfera della coscienza del Manzoni? E la basilica di San Pietro? E la Pietà di Michelangelo?