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Come e dove si vota

Indicazioni utili per esprimere correttamente il proprio voto

5 Giugno 2008

10/04/2008

Il 13 e 14 aprile i cittadini italiani andranno alle urne per le elezioni di Camera e Senato. Interessato dal voto politico è tutto il territorio nazionale, mentre gli abitanti del Friuli Venezia Giulia e della Sicilia saranno chiamati a votare per il rinnovo degli organi elettivi regionali. Inoltre voteranno per eleggere il presidente della Provincia gli abitanti di Asti, Varese, Massa Carrara, Roma, Benevento, Foggia, Catanzaro e Vibo Valentia. Numerosi, infine, i Comuni dove si voterà per eleggere il sindaco. Gli eventuali ballottaggi per le elezioni degli enti locali si terranno il 27 e il 28 aprile prossimi.

Elezioni politiche. Il sistema elettorale della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica prevede il voto di lista e il premio di maggioranza in favore della coalizione di liste collegate o della lista isolata che ottenga, sul piano nazionale per la Camera, o sul piano regionale per il Senato, il più alto numero di voti. La legge elettorale vigente, infatti, prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza e soglie di sbarramento. Per l’elezione della Camera possono votare i maggiorenni che hanno diritto al voto, mentre per il Senato possono votare coloro che hanno compiuto 25 anni. Sia per l’elezione della Camera (scheda rosa), sia per l’elezione del Senato (scheda gialla), l’elettore esprime il voto tracciando con la matita un solo segno nel riquadro contenente il contrassegno della lista prescelta. È vietato scrivere sulla scheda il nominativo dei candidati, e qualsiasi altra indicazione. Il segno va sempre fatto solo sul contrassegno della lista che si vuole votare e non sull’intera coalizione.

Elezioni provinciali. L’elettore può votare: tracciando un solo segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di presidente della Provincia (in tal modo il voto si intenderà attribuito solo al predetto candidato presidente), oppure tracciando un solo segno o sul contrassegno relativo a uno dei candidati alla carica di consigliere provinciale o sul nominativo del candidato medesimo (in tal modo il voto si intenderà attribuito sia al candidato consigliere, sia al candidato alla carica di presidente collegato), oppure tracciando un segno sia sul rettangolo contenente il nominativo del candidato presidente, sia sul contrassegno relativo a uno dei candidati consiglieri collegati o sullo stesso nominativo del candidato consigliere medesimo (in tal modo il voto si intenderà attribuito tanto al candidato alla carica di presidente che al candidato consigliere facente parte del gruppo o di uno dei gruppi collegati). Non è ammesso il “voto disgiunto”, cioè il voto per un presidente della Provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste. Quando nessun candidato alla carica di presidente della Provincia ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi, si vota solo tra i due candidati presidenti che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti, tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

Elezioni nei Comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti. L’elettore potrà esprimere il proprio voto ponendo un solo segno sul nominativo di uno dei candidati alla carica di sindaco; oppure, tracciando un solo segno sul simbolo di una delle liste di candidati alla carica di consigliere; oppure ancora tracciando un segno sia sul simbolo di lista che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In tutti i casi, il voto si intenderà attribuito sia al candidato alla carica di sindaco, sia alla lista collegata. L’elettore potrà inoltre esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, scrivendo il suo nominativo sulla riga stampata sotto il simbolo della lista di appartenenza; in questo modo il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere comunale, anche alla lista di appartenenza nonché al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista.

Elezioni nei Comuni con più di 15 mila abitanti. L’elettore potrà esprimere il proprio voto: ponendo un solo segno sul rettangolo con il nominativo del candidato alla carica di sindaco; oppure tracciando un solo segno sul simbolo di una delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale collegate a uno dei candidati alla carica di sindaco (voto attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato); o tracciando un segno sia su uno dei simboli di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista indicata (voto attribuito tanto al candidato sindaco che alla lista a collegata); oppure tracciando un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di sindaco e un altro segno sul simbolo di una lista di candidati consiglieri non collegata (in questo modo il voto si intenderà attribuito sia al candidato sindaco che alla lista: è il cosiddetto “voto disgiunto”). L’elettore potrà inoltre esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, scrivendo il suo nominativo sulla riga a destra del simbolo della lista di appartenenza; in questo modo il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere comunale e alla lista di appartenenza, anche al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista medesima (a meno che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di voto disgiunto).