{"id":1221,"date":"2011-06-09T09:55:00","date_gmt":"2011-06-09T07:55:00","guid":{"rendered":"http:\/\/production-cdm.glauco.it\/formazionepermanenteclero\/senza-categoria\/lo-statuto-della-fondazione-1221.html\/"},"modified":"2011-06-09T09:55:00","modified_gmt":"2011-06-09T07:55:00","slug":"lo-statuto-della-fondazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.chiesadimilano.it\/formazionepermanenteclero\/formazione-permanente\/fondazione-opera-aiuto-fraterno\/lo-statuto-della-fondazione-1221.html","title":{"rendered":"lo Statuto della Fondazione"},"content":{"rendered":"<p>\t<strong>Denominazione, sede e origine<\/strong><br \/>\t<strong>Art. 1<\/strong> E&#8217; costituita la Fondazione denominata &quot;Fondazione Opera Aiuto Fraterno&quot;, con sede in Milano, piazza Fontana, 2 (gi\u00e0 Opera Pia Casa Ecclesiastica e Birago) riconosciuta con personalit\u00e0 giuridica.<\/p>\n<p>\t<strong>Scopi della fondazione<\/strong><br \/>\t<strong>Art. 2<\/strong> La Fondazione Opera Aiuto Fraterno non ha fini di lucro. Essa ha lo scopo di promuovere forme di solidariet\u00e0 sociale tra i sacerdoti secolari incardinati nella Diocesi di Milano o che comunque hanno prestato servizio nella stessa, di fornire loro assistenza, in particolare a quelli bisognosi per motivi di et\u00e0 o di salute, di acquisire e\/o gestire &quot;case per il clero&quot; o appartamenti o strutture abitative da mettere a disposizione in particolare dei sacerdoti anziani o ammalati, di sensibilizzare privati ed enti in merito alla problematica del clero anziano o ammalato, di promuovere attivit\u00e0 di formazione e di aiuto, compresa l\u2019organizzazione di convegni, di corsi anche residenziali e la pubblicazione di sussidi, in collaborazione con gli organismi competenti della stessa Diocesi. La Fondazione Opera Aiuto Fraterno per raggiungere i suoi scopi intratterr\u00e0 rapporti, anche attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni, con analoghe istituzioni ecclesiastiche ed enti pubblici o privati, che operano nel campo socio-sanitario-assistenziale. La Fondazione esaurisce le proprie finalit\u00e0 nell&#8217;ambito territoriale della Regione Lombardia.<\/p>\n<p>\t<strong>Patrimonio e mezzi di esercizio<\/strong><br \/>\t<strong>Art. 3<\/strong> Il patrimonio della Fondazione Opera Aiuto Fraterno \u00e8 costituito dal fondo di dotazione, come individuato nell&#8217;atto di costituzione. Esso potr\u00e0 essere incrementato da eredit\u00e0, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere gli investimenti del patrimonio. I redditi del patrimonio e ogni entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati e i proventi di eventuali iniziative promosse dall&#8217;Opera, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 della Fondazione Opera Aiuto Fraterno. Il mutamento nella composizione dei cespiti patrimoniali non comporta modifiche statutarie.<\/p>\n<p>\t<strong>Organi della fondazione<\/strong><br \/>\t<strong>Art. 4<\/strong> Organi della Fondazione sono:<br \/>\ta) il Consiglio di Amministrazione;<br \/>\tb) il Presidente;<br \/>\tc) il Vicepresidente;<br \/>\td) il Collegio dei Revisori dei Conti.<br \/>\tTutte le cariche hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.<\/p>\n<p>\t<strong>Art. 5<\/strong> Il Consiglio di Amministrazione \u00e8 composto da sette membri cos\u00ec individuati:<br \/>\t&#8211; sei nominati dall\u2019Arcivescovo di Milano, tra i quali due sacerdoti devono essere designati dal Consiglio presbiterale della Diocesi di Milano;<br \/>\t&#8211; uno, il rappresentante diocesano della F.A.C.I. \u00e8 membro di diritto.<br \/>\tTra i membri del Consiglio l\u2019Arcivescovo di Milano nomina il Presidente e il Vicepresidente. In caso di sostituzione di componenti del Consiglio di Amministrazione, i nuovi Consiglieri cessano dalla carica insieme agli altri al termine del quinquennio.<\/p>\n<p>\t<strong>Art. 6<\/strong> Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l&#8217;amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:<br \/>\ta) approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre il bilancio preventivo;<br \/>\tb) delibera l&#8217;accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonch\u00e9 le acquisizioni e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;<br \/>\tc) delibera gli incrementi del patrimonio nonch\u00e9 la sua trasformazione;<br \/>\td) nomina, sentito l\u2019Ordinario diocesano, un Direttore della Fondazione, definendone contestualmente la durata del mandato, le competenze e le attribuzioni;<br \/>\te) provvede, qualora lo ritenga opportuno, alla nomina dei Direttori delle strutture per il clero gestite dalla Fondazione e ne definisce le attribuzioni, ogniqualvolta sia prevista un&#8217;autonomia amministrativa e gestionale delle stesse;<br \/>\tf) provvede all&#8217;assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico, nel rispetto dei contratti vigenti;<br \/>\tg) provvede a delegare al Presidente e\/o, su proposta dello stesso, al Vicepresidente l\u2019esercizio di alcuni poteri nelle modalit\u00e0 e nei limiti individuati con propria deliberazione, assunta e depositata nelle forme di legge;<br \/>\th) delibera in merito ai Regolamenti della Fondazione, sia di carattere generale, sia concernenti l&#8217;organizzazione e il funzionamento delle specifiche strutture di cui dispone per il raggiungimento delle sue finalit\u00e0; nelle disposizioni regolamentari andranno, tra l&#8217;altro, precisati i criteri di erogazione di sussidi, di predisposizione di interventi, di ammissione alle case per il clero e alle altre strutture abitative gestite dalla Fondazione;<br \/>\ti) delibera sugli orientamenti programmatici dell&#8217;attivit\u00e0 e su eventuali accordi con altri enti, pubblici o privati, e con persone fisiche;<br \/>\tj) delibera, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto, che saranno poi sottoposte all&#8217;approvazione dell&#8217;Autorit\u00e0 competente;<br \/>\tk) delibera l&#8217;estinzione e la devoluzione del patrimonio.<\/p>\n<p>\t<strong>Art. 7<\/strong> Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all&#8217;anno ed \u00e8 convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Dovr\u00e0 inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione \u00e8 validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti nel caso di modifiche statutarie <em>(cf. art.6)<\/em> o di estinzione della Fondazione <em>(cf. art.14).<\/em> In caso di parit\u00e0, prevale il voto del Presidente. L&#8217;avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere inviato per lettera o per fax, o con altro mezzo tecnico purch\u00e9 documentabile, almeno 10 giorni prima della data fissata, salvo casi di urgenza, in cui sar\u00e0 sufficiente il preavviso di 48 ore. In quest&#8217;ultima circostanza, il Presidente dovr\u00e0 giustificare l&#8217;urgenza in apertura di seduta. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore della Fondazione; possono inoltre essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Direttori delle strutture per il clero.<\/p>\n<p>\t<strong>Art. 8<\/strong> Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. I verbali delle sedute del Consiglio e le relative delibere sono redatte dal Segretario, nominato dal Consiglio anche all\u2019esterno dei propri membri, e firmati dallo stesso e dal Presidente o dal Vicepresidente.<\/p>\n<p>\t<strong>Art. 9<\/strong> I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con delibera del Consiglio stesso.<\/p>\n<p>\t<strong>Art. 10<\/strong> Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l&#8217;esecuzione delle deliberazioni assunte dallo stesso, di norma tramite il Direttore della Fondazione. Adotta, in caso di necessit\u00e0 e urgenza, tutti i provvedimenti necessari, salvo riferirne al Consiglio nella prima seduta successiva.<\/p>\n<p>\t<strong>Art. 11<\/strong> Il Vicepresidente: \u2212 coadiuva il Presidente nella gestione della Fondazione, secondo le indicazioni del Presidente; \u2212 esercita i poteri a lui delegati, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, cos\u00ec come previsto dall\u2019art.6 comma 2; \u2212 sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; in tali casi al Vicepresidente spetta la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.<\/p>\n<p>\t<strong>Art. 12<\/strong> Il Collegio dei revisori dei conti \u00e8 composto da tre membri, tutti nominati dall\u2019Arcivescovo di Milano. Il Presidente, scelto dall\u2019Arcivescovo, deve essere iscritto all\u2019albo dei revisori. Il Collegio dei Revisori dei conti, nel rispetto dell&#8217;art.2403 del C.C., accerta la regolare tenuta delle scritture contabili della Fondazione e controlla i conti consuntivi della stessa, accompagnandoli con una relazione.<\/p>\n<p>\t<strong>Esercizio finanziario<\/strong><br \/>\t<strong>Art. 13<\/strong> L&#8217;esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1\u00b0 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.<\/p>\n<p>\t<strong>Norme finali<\/strong><br \/>\t<strong>Art. 14<\/strong> Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, pu\u00f2 dichiarare l\u2019estinzione della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari. In caso di estinzione, verr\u00e0 nominato un liquidatore, munito dei poteri necessari. Il patrimonio residuo sar\u00e0 devoluto a enti con finalit\u00e0 analoghe sentito l&#8217;Arcivescovo di Milano.<\/p>\n<p>\t<strong>Art. 15<\/strong> Per quanto qui non previsto, valgono le leggi vigenti in materia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Denominazione, sede e origine Art. 1 E&#8217; costituita la Fondazione denominata &quot;Fondazione Opera Aiuto Fraterno&quot;, con sede in Milano, piazza Fontana, 2 (gi\u00e0 Opera Pia Casa Ecclesiastica e Birago) riconosciuta con personalit\u00e0 giuridica. Scopi della fondazione Art. 2 La Fondazione Opera Aiuto Fraterno non ha fini di lucro. 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