{"id":7129,"date":"2025-01-14T10:53:23","date_gmt":"2025-01-14T09:53:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.chiesadimilano.it\/avvocatura\/?p=7129"},"modified":"2025-01-14T12:15:37","modified_gmt":"2025-01-14T11:15:37","slug":"il-pagamento-del-canone-rai-da-parte-dei-sacerdoti-per-il-possesso-della-tv-ad-uso-personale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.chiesadimilano.it\/avvocatura\/comunicati\/il-pagamento-del-canone-rai-da-parte-dei-sacerdoti-per-il-possesso-della-tv-ad-uso-personale-7129.html","title":{"rendered":"Il pagamento del canone RAI da parte dei sacerdoti per il possesso della TV ad uso personale"},"content":{"rendered":"<p><strong>Chi deve versare il canone<br \/>\n<\/strong>Il canone di abbonamento alla televisione \u00e8 dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all&#8217;anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.<br \/>\nDebbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall\u2019antenna radiotelevisiva.<br \/>\nNe consegue ad esempio che di per s\u00e9 i computer, anche se consentono l\u2019ascolto e\/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.<br \/>\nInvece, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore &#8211; come tipicamente un televisore &#8211; rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perch\u00e9 lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).<br \/>\nUna lista dettagliata degli apparecchi il cui possesso \u00e8 presupposto del canone si trova sull\u2019apposito sito RAI.<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.canone.rai.it\/Ordinari\/IlCanoneOrdinari.aspx#CosaChi\">https:\/\/www.canone.rai.it\/Ordinari\/IlCanoneOrdinari.aspx#CosaChi<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La dichiarazione di non detenzione<br \/>\n<\/strong>Chi non detiene apparecchi televisivi pu\u00f2 disdire l\u2019abbonamento presentandola dichiarazione sostituiva di non detenzione compilando il Quadro A.<br \/>\nNon \u00e8 pi\u00f9 prevista la disdetta dell\u2019abbonamento richiedendo l\u2019apposizione dei sigilli all\u2019apparecchio TV.<br \/>\nLa dichiarazione di non detenzione (Quadro A), per avere effetto per l\u2019intero anno, deve essere presentata a partire dal 1\u00b0 luglio dell\u2019anno precedente ed entro il 31 gennaio dell\u2019anno di riferimento. La dichiarazione presentata dal 1\u00b0 febbraio ed entro il 30 giugno dell\u2019anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno.<br \/>\nLa dichiarazione sostitutiva (Quadro A) va presentata ogni anno se continua a sussistere la non detenzione dell\u2019apparecchio tv.<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.canone.rai.it\/doc\/dich_sost_mod_giugno2017.pdf\">https:\/\/www.canone.rai.it\/doc\/dich_sost_mod_giugno2017.pdf<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Le modalit\u00e0 di riscossione<br \/>\n<\/strong>Ai fini della riscossione, la normativa prevede:<\/p>\n<ul>\n<li>la presunzione di detenzione dell\u2019apparecchio televisivo nel caso in cui esista un\u2019utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;<\/li>\n<li>che i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuino il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell\u2019utenza di energia elettrica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Pagamento con F24<br \/>\n<\/strong>Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, \u00e8 titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio di ogni anno.<br \/>\nQuesto \u00e8 anche il caso dei sacerdoti che hanno la propria residenza anagrafica in Parrocchia ma non sono titolari di un contratto di energia elettrica (perch\u00e8 intestati alla Parrocchia stessa).<br \/>\nIl versamento del canone tv in caso di rinnovo pu\u00f2 essere eseguito:<\/p>\n<ul>\n<li>in un\u2019unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio (90 euro per il 2025);<\/li>\n<li>in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (45,94 euro a rata per il 2025);<\/li>\n<li>in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (23,93 euro a rata per il 2025).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il codice tributo, se non si \u00e8 nuovi abbonati, \u00e8 sempre TVRI.<br \/>\nSe \u00e8 la prima volta che si effettua l&#8217;abbonamento il codice \u00e8 TVNA.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Pagamento con addebito in pensione<br \/>\n<\/strong>Per poter pagare il canone TV direttamente con addebito sulla pensione, inoltre, \u00e8 necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell\u2019anno precedente a quello cui si riferisce l\u2019abbonamento. L\u2019agevolazione riguarda tutti i titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell\u2019anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro.<br \/>\nLe modalit\u00e0 di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provveder\u00e0 poi a comunicare al pensionato l\u2019esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l\u2019intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione \u00e8 stato pagato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019Avvocatura \u00e8 a disposizione per ogni chiarimento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Chi deve versare il canone Il canone di abbonamento alla televisione \u00e8 dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all&#8217;anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. 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