{"id":22023,"date":"2024-06-04T00:00:00","date_gmt":"2024-06-04T14:05:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.chiesadimilano.it\/avvocatura\/?p=22023"},"modified":"2024-06-04T16:06:52","modified_gmt":"2024-06-04T14:06:52","slug":"i-diritti-siae-e-i-diritti-connessi-riscossi-dalla-scf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.chiesadimilano.it\/avvocatura\/blog\/i-diritti-siae-e-i-diritti-connessi-riscossi-dalla-scf-22023.html","title":{"rendered":"I diritti SIAE e i diritti connessi riscossi dalla SCF"},"content":{"rendered":"<p>Di seguito si riassumono gli adempimenti cui la parrocchia \u00e8 tenuta per la diffusione di musica \u201cdal vivo\u201d o registrata.<\/p>\n<p><em><br \/>\n1. Diritto d\u2019autore per le opere musicali, la cui tutela compete alla SIAE<\/em><\/p>\n<p>Per poter eseguire dal vivo o mediante strumenti le opere musicali tutelate dal diritto d\u2019autore <em>ex<\/em> L. n. 633\/1941 occorre essere autorizzati (acquisire la \u201clicenza\u201d) e pagare i relativi diritti d\u2019autore:<\/p>\n<p>\u201c<em>Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell&#8217;ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all&#8217;architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione<\/em>\u201d (art. 1).<br \/>\n\u201c<em>Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell&#8217;opera musicale, dell&#8217;opera drammatica, dell&#8217;opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell&#8217;opera orale<\/em>\u201d (art. 15).<\/p>\n<p>Si tenga presente che pressoch\u00e9 per tutte le opere dell\u2019ingegno (comprese quelle musicali) la gestione del diritto d\u2019autore spetta in esclusiva alla SIAE; dunque occorre rivolgersi ai suoi uffici territoriali per acquisire \u2013 previamente \u2013 le necessarie autorizzazioni.<br \/>\nIn alcuni casi l\u2019esecuzione, la rappresentazione o la recitazione di un\u2019opera (musicale o teatrale) \u00e8 libera e, dunque, non occorre pagare alcunch\u00e9; ci\u00f2 accade quando l\u2019esecuzione avviene \u201c<em>entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell\u2019istituto di ricovero, purch\u00e9 non effettuata a scopo di lucro<\/em>\u201d (art. 15, co. 2).<br \/>\nAl di fuori di queste ipotesi il contesto \u00e8 considerato sempre pubblico, rimanendo irrilevante che la partecipazione all\u2019evento sia gratuita o a pagamento.<br \/>\nQuando la rappresentazione o la recitazione di un\u2019opera protetta si realizza in contesto pubblico, non pu\u00f2 avvenire se previamente non \u00e8 stata autorizzata dalla SIAE (si tenga presente che non esiste, per\u00f2, il diritto di poter rappresentare le opere tutelate pagando il relativo diritto in quanto il titolare del diritto d\u2019autore potrebbe aver deciso di non concedere l\u2019autorizzazione).<br \/>\nFrequentemente le iniziative promosse dall\u2019oratorio prevedono l\u2019esecuzione di opere musicali, dal vivo o attraverso strumenti elettromeccanici (utilizzando file audio). Poich\u00e9 si tratta di contesti pubblici, la parrocchia (non l\u2019oratorio) deve attivarsi per tempo, richiedere l\u2019autorizzazione e pagare i relativi diritti.<br \/>\nLa Conferenza Episcopale Italiana nel 1998 ha sottoscritto una <a href=\"https:\/\/www.chiesadimilano.it\/avvocatura\/files\/2018\/01\/Accordo-CEI-SIAE-1998.pdf\">Convenzione<\/a> con la SIAE per rendere pi\u00f9 semplici gli adempimenti formali e meno oneroso l\u2019acquisto dei diritti per alcuni specifici tipi di esecuzioni musicali. Il testo dell\u2019accordo \u00e8 disponibile anche nella sezione \u201cConvenzioni\u201d del sito dell\u2019ufficio Avvocatura.<br \/>\nAnzitutto la Convenzione riguarda solo le opere iscritte nella sezione \u201cmusica\u201d della SIAE (dunque, sono escluse, per esempio, le opere teatrali).<\/p>\n<p>Le esecuzioni oggetto della Convenzione sono solo due:<\/p>\n<ol>\n<li>La cosiddetta musica d\u2019ambiente, quella, cio\u00e8, che accompagna in sottofondo altre iniziative ed attivit\u00e0 (per es. una cena, l\u2019attivit\u00e0 di bar, un pomeriggio di giochi) e la musica suonata dal vivo o riprodotta attraverso strumenti elettromeccanici.<br \/>\nDi norma la musica d\u2019ambiente non prevede un programma prefissato e non \u00e8 oggetto di pubblicizzazione (altrimenti si \u00e8 in presenza di un vero e proprio spettacolo musicale \u2026 gratuito).<br \/>\nIl compenso da corrispondere per la musica d\u2019ambiente \u00e8 determinato tenendo conto di tre elementi: le tariffe, il tipo e il numero si strumenti elettromeccanici presenti negli ambienti parrocchiali; l\u2019autorizzazione ha durata annuale e permette di effettuare esecuzioni musicali senza limiti entro tale periodo. Poich\u00e9 il compenso dipende anche dal numero di abitanti della parrocchia occorre chiedere per tempo una dichiarazione alla Curia diocesana prima di rivolgersi alla SIAE per sottoscrivere l\u2019abbonamento annuale.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"2\">\n<li>Le cosiddette manifestazioni musicali, cio\u00e8 gli spettacoli musicali di ogni tipo, purch\u00e9 organizzati in concomitanza con eventi religiosi o culturali.<br \/>\nIl compenso dovuto per queste manifestazioni \u00e8 determinato tenendo conto di tre elementi: le tariffe, il numero degli abitanti e degli spettacoli, nonch\u00e9 la gratuit\u00e0\/onerosit\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Si deve tener presente che lo spettacolo \u00e8 considerato oneroso \u2013 ai soli fini della determinazione del compenso dovuto alla SIAE \u2013 anche quanto non \u00e8 previsto un biglietto d\u2019ingresso a pagamento ma \u201cattorno all\u2019evento\u201d sono presenti banchetti della parrocchia per la somministrazione di alimenti e bevande.<br \/>\nL\u2019art. 11 della Convenzione precisa che \u201c<em>L&#8217;organizzatore, per poter usufruire del trattamento e delle condizioni previste dal presente accordo, deve certificare all&#8217;ufficio S.I.A.E. territorialmente competente la costituzione ed il suo riconoscimento quale ente ecclesiastico menzionando, sugli appositi moduli all&#8217;uopo istituiti, gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui figurano e il numero d&#8217;ordine del Registro delle persone giuridiche in cui risulta la sua iscrizione. Per gli enti ecclesiastici privi del suddetto modulo dovr\u00e0 essere esibita documentazione di riconoscimento predisposta dalla curia competente<\/em>\u201d.<br \/>\nQuando, invece, la parrocchia ha necessit\u00e0 di eseguire musiche al di fuori di queste due situazioni, deve rivolgersi direttamente all\u2019ufficio territoriale della SIAE e non pu\u00f2 utilizzare questa Convenzione. Ci\u00f2 si verifica, per esempio, quando la parrocchia organizza una rappresentazione teatrale all\u2019interno della quale vengono eseguite anche opere musicali.<br \/>\nInfine, l\u2019utilizzo di brevi parti di opere (non solo musicali) in occasione di incontri di catechesi o culturali \u00e8 libero; dunque non \u00e8 dovuto alcun compenso, n\u00e9 deve essere acquisita l\u2019autorizzazione da parte della SIAE: \u201c<em>1.\u00a0 Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purch\u00e9 non costituiscano concorrenza all&#8217;utilizzazione economica dell&#8217;opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l&#8217;utilizzo deve inoltre avvenire per finalit\u00e0 illustrative e per fini non commerciali<\/em>\u201d (art. 70).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>2. I Diritti Connessi riscossi da SCF<\/em><br \/>\nI cosiddetti \u201cdiritti connessi\u201d, situazioni distinte dal \u201cdiritto d\u2019autore\u201d, sono disciplinati dagli artt. 72-<em>73bis<\/em> della L. n. 633\/1941 e competono al \u201c<em>produttore di fonogrammi nonch\u00e9 agli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l\u2019interpretazione o l&#8217;esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi<\/em>\u201d (art. 73, co. 1). Pertanto, i diritti connessi non si sostituiscono ma si affiancano a quanto dovuto alla SIAE a beneficio degli autori delle composizioni musicali.<br \/>\nPer fonogramma si intende la fissazione di una composizione musicale pubblicata su qualunque supporto che ne permetta la riproduzione, quali, ad esempio, cd, dvd, audiocassette, file audio. Per questo motivo i diritti connessi non sono dovuti quando l\u2019opera musicale \u00e8 eseguita dal vivo.<br \/>\nI diritti connessi sono riscossi non dalla SIAE ma dalla Societ\u00e0 Consortile Fonografici (SCF), per conto dei produttori di fonogrammi dai quali ha ricevuto mandato (l\u2019elenco degli aderenti \u00e8 pubblicato sul sito della SCF). A partire dal 2013 hanno dato mandato anche i produttori associati alla Associazione Fonografici Italiani, e tra essi vi sono i titolari dei diritti d\u2019autore del repertorio religioso maggiormente diffuso.<br \/>\nDunque, la SIAE, come precisato con comunicazione del 25\/05\/2012, non \u00e8 titolata all&#8217;incasso del compenso dovuto ai produttori ed artisti da parte degli Enti Ecclesiastici.<br \/>\nI diritti connessi, analogamente al diritto d\u2019autore, sono dovuti non solo quando l&#8217;uso dei fonogrammi avviene all&#8217;interno di un&#8217;attivit\u00e0 svolta con finalit\u00e0 di lucro, ma anche quando questa finalit\u00e0 \u00e8 assente, in quanto l&#8217;obbligo di pagamento dipende dal mero utilizzo \u201cpubblico\u201d, come definito dall&#8217;art. 15 della L. n. 633\/1941.<br \/>\nLa CEI ha concluso con la SCF una <a href=\"https:\/\/www.chiesadimilano.it\/avvocatura\/files\/2018\/01\/Convenzione-CEI-SCF-2005.pdf\">Convenzion<\/a>e per agevolare l\u2019adempimento da parte degli Enti Ecclesiastici di questa normativa il cui testo \u00e8 disponibile anche nella sezione \u201cConvenzioni\u201d del sito dell\u2019ufficio Avvocatura.<br \/>\nLa disciplina della riscossione dei diritti connessi distingue l&#8217;ipotesi di utilizzo nell\u2019ambito di attivit\u00e0 commerciali o a scopo di lucro (es: spettacolo teatrale o musicale con ingresso a pagamento) dall&#8217;ipotesi di utilizzo nel contesto di attivit\u00e0 gratuite (oratorio estivo, spettacoli gratuiti, feste patronali, bar oratoriani, ecc.).<br \/>\nLe parrocchie che intendano utilizzare apparecchi televisivi, cd, dvd, audiocassette, mp3 o qualunque altro mezzo tecnologico che possa trasmettere fonogrammi realizzati da uno dei produttori aderenti alla SCF devono provvedere al pagamento del compenso dovuto per i diritti connessi, aderendo alla proposta di \u201cAbbonamento annuale\/triennale&#8221; disciplinato dalla Convenzione SCF-CEI.<br \/>\nIn forza di questa Convenzione, le parrocchie possono pagare il compenso previsto pagando una somma forfettaria per un anno (per il 2024 euro 125) per un triennio (per il 2024-2026 euro 188) mediante bollettino postale, nel quale devono essere indicati:<\/p>\n<ul>\n<li>la causale del pagamento: \u201cConvenzione CEI\/SCF\u201d,<\/li>\n<li>l\u2019anno (o gli anni) di competenza del pagamento,<\/li>\n<li>l\u2019esatta denominazione, la sede e il codice fiscale oppure la partita IVA dell\u2019ente (per permettere l\u2019emissione da parte di SCF della fattura elettronica).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Questo abbonamento copre tutte le forme di utilizzo dei fonogrammi musicali (inclusa la duplicazione di file musicali) nell&#8217;ambito delle attivit\u00e0 della parrocchia, compreso il bar di pertinenza dell&#8217;oratorio, con la sola esclusione delle attivit\u00e0 caratterizzate da scopo di lucro.<br \/>\nPertanto, quando il fonogramma \u00e8 utilizzato in una attivit\u00e0 a scopo di lucro (per es. gli spettacoli musicali o teatrali con ingresso a pagamento) la parrocchia deve contattare preventivamente la SCF per munirsi di specifica licenza, dato che la Convenzione non si applica a queste situazioni.<br \/>\nDa ultimo occorre ricordare che il diritto connesso deve essere pagato da ciascun soggetto giuridico che utilizza i fonogrammi; quindi se le diverse parrocchie della Comunit\u00e0 Pastorale utilizzano tali supporti, l\u2019obbligo grava su ciascuna. Se, invece, una sola parrocchia risulta essere titolare di tutte le attivit\u00e0 in occasione delle quali si utilizzano i fonogrammi, il compenso deve essere pagato solo da quella parrocchia e solo essa deve aderire all\u2019abbonamento (annuale o triennale).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Di seguito si riassumono gli adempimenti cui la parrocchia \u00e8 tenuta per la diffusione di musica \u201cdal vivo\u201d o registrata. 1. 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