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Annotazione nell’atto di matrimonio della scelta del regime applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, ai sensi dell’art. 30, comma 1 della legge 31 maggio1995, n. 218

Nella celebrazione del matrimonio concordatario, com’è noto, gli sposi possono richiedere al celebrante di inserire nell’atto di matrimonio due tipi di dichiarazioni: la scelta del regime fiscale di separazione dei beni e il riconoscimento dei figli naturali.
Questo comporta un’ulteriore firma dei contraenti, dei testimoni e dell’assistente al matrimonio sul duplice atto di matrimonio, sia quello conservato nel Registro parrocchiale che quello da trasmettere al Comune di celebrazione delle nozze entro 5 giorni.
La Legge italiana del 31 maggio 1995, n. 218 (art. 30, comma 1) ha introdotto una terza facoltà di scelta applicabile ai rapporti patrimoniali degli sposi, quando entrambi o almeno uno dei due sia cittadino straniero o risieda all’estero: quella cioè di convenire che tali rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dell’altro Stato diverso dall’Italia.
Tale possibilità si applica concretamente quando vi è un matrimonio concordatario:

  1. di due cittadini stranieri;
  2. di un cittadino italiano con un cittadino straniero;
  3. di un cittadino italiano residente in Italia con un cittadino italiano residente all’estero e iscritto alle liste A.I.R.E. (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero);
  4. di due cittadini italiani residenti all’estero e iscritti alle liste A.I.R.E.;
  5. di un cittadino italiano residente all’estero e iscritto alle liste A.I.R.E. e uno straniero.

Questo comporta l’inserimento nell’atto di matrimonio di tale ulteriore dichiarazione e la modifica della modulistica matrimoniale attuale, segnatamente nei
Mod. I [Posizione Matrimoniale] limitatamente alla 4° facciata nella sezione Altri Adempimenti;
Mod. XV [Atto di matrimonio] nella nuova dichiarazione inserita come n. 2 tra la separazione dei beni e il riconoscimento dei figli naturali;
Mod. XVI [Richiesta di trascrizione agli effetti civili] nello spazio destinato alle dichiarazioni, opportunamente richiamato alla nota (1).
 

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Poiché anche l’atto originale di matrimonio, conservato nel Registro degli Atti di Matrimonio della Parrocchia deve essere identico a quello inviato in Comune, in attesa della ristampa aggiornata dei nuovi Registri, occorre, transitoriamente, inserire nello spazio delle Annotazioni a margine dell’atto conservato nel Registro, una nota dal contenuto del tutto identico a quella della dichiarazione n. 2 dell’Atto di matrimonio (Mod. XV) (SCELTA DELLA LEGGE APPLICABILE AI RAPPORTI PATRIMONIALI)

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