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Alle parrocchie che hanno necessità di retribuire alcuni collaboratori per le attività estive (oratorio e/o vacanze) si suggerisce di utilizzare i format dei contratti ivi pubblicati

di don Lorenzo Simonelli

oratorio

Quale contratto?
Per i Coordinatori delle attività estive (cioè coloro che ricevono l’incarico di “promuovere” e condurre complessivamente le attività estive rivolte ai ragazzi) la forma più adeguata di contratto è quella della “collaborazione continuativa”.

Non è, invece, possibile utilizzare contratti né di lavoro autonomo (anche occasionale), né di appalto di servizi (con altri enti).

Per approfondire le ragioni di questa indicazione si rinvia all’articolo “Le collaborazioni retribuite dopo l’abrogazione dei vouchers” in exLege 2/2016 e gli altri contributi citati in nota.

Per i responsabili di laboratori la parrocchia può utilizzare (in alternativa al Contratto di collaborazione continuativa) il contratto di lavoro autonomo occasionale.

L’iter da osservare

Di seguito l’iter per giungere alla sottoscrizione del contratto di collaborazione continuativa.

  1. La gestione amministrativa del contratto implica una serie di adempimenti cui la parrocchia può provvedere dando incarico:
    • ad un professionista che si occupa della sicurezza dei luoghi di lavoro, che dovrà elaborare –se non è già stato predisposto, il DVR limitatamente agli ambienti di oratorio e
    • ad uno studio professionale specializzato in paghe e contributi.
  2. Il parroco, prima di sottoscrivere il contratto, NON deve acquisire l’autorizzazione canonica dell’Ordinario diocesano qualora il contratto sia di durata inferiore ad un anno; in caso contrario è necessario presentare apposita richiesta alla Segreteria Unificata presso l’Ufficio Amministrativo Diocesano (allegando la lettera di assunzione compilata in tutte le sue parti, ma non ancora sottoscritta). Il format della richiesta è pubblicato al seguente link: chiesadimilano.it/ufficioamministrativodiocesano/lavoro-assunzioni
  3. Prima di sottoscrivere il contratto è già possibile incaricare un professionista competente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro affinché provveda a tutti gli adempimenti necessari.
  4. Dopo aver incaricato lo studio Paghe e Contributi per gli adempimenti conseguenti, il parroco e il coordinatore possono sottoscrivere il contratto in doppio originale.
  5. Il Coordinatore può dare inizio alla prestazione solo dopo che lo studio Paghe e Contributi ha provveduto alla “Comunicazione al Centro per l’Impiego”.
  6. È anche necessario acquisire il certificato del Casellario Giudiziario; le modalità operative per procedere alla richiesta del Certificato e i documenti da utilizzare sono pubblicati al link: chiesadimilano.it/avvocatura/senza-categoria/casellario-giudiziale-4346.html


Quale compenso per il coordinatore, quali costi per la parrocchia?

Per determinare il compenso complessivo (che deve essere indicato nel contratto di collaborazione) si suggerisce di assumere come valore di riferimento un costo orario lordo non inferiore ad euro 8,50. Occorre considerare che questo è solo uno dei parametri utili per definire il compenso complessivo del contratto di collaborazione.

A tale valore orario corrisponde un compenso orario netto per il collaboratore di circa euro 7,55.

Considerato che la parrocchia deve sostenere anche una quota del contributo previdenziale, il costo orario complessivo a suo carico dovrebbe essere non inferiore ad euro 10,50 l’ora.

Inoltre per la gestione burocratica del contratto di collaborazione la parrocchia deve avvalersi di due servizi: quello dei un ufficio paghe e quello del responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro che dovrà elaborare il DVR (limitatamente agli ambienti di oratorio); il costo una tantum per ciascuno dei due predetti servizi dovrebbe essere pari a circa 300 euro (salvo migliori accordi con i professionisti).

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I diversi adempimenti burocratici sono illustrati nell’allegato “4 – Indicazioni operative”.

Per un inquadramento complessivo delle questioni lavoristiche e per avere indicazioni circa il contratto pertinente per altri tipi di mansioni, si veda anche l’allegato “5 – Slides”.

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